Cassazione Penale, Sentenza n. 29150/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata (3/10/2018) per plurimi reati di estorsione aggravata (art. 7 d.l. n. 152/1991). Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di "prove nuove" derivanti da due ordinanze di custodia cautelare (GIP Napoli 21/10/2019 e GIP Salerno 19/11/2021) volte a dimostrare che la persona offesa Mascolo era in realtà collusa con il clan e pagava volontariamente tangenti per interessi di affari, con ciò sostenendo che le nuove emergenze avrebbero dovuto rimettere in discussione la attendibilità della sua testimonianza e travolgere il giudicato. Si è altresì lamentata la violazione del diritto al contraddittorio per una, a loro dire, valutazione "de plano" delle prove nuove senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia svolto una valutazione preliminare corretta e non superficiale delle novità probatorie, applicando il criterio secondo cui, per la riapertura per "prove nuove", occorre che gli elementi novellamente prodotti siano, da soli o congiuntamente con le prove pregresse, idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha osservato che il quadro probatorio originario (dichiarazioni di Mascolo, dei fratelli Bambace, di Iovine, le propalazioni di Spinelli e le intercettazioni) non è stato scalfito in modo decisivo dalle nuove ordinanze cautelari; la contestazione sull'attendibilità di Mascolo richiederebbe riscontri esterni nuovi e decisivi, non una mera diversa interpretazione del materiale già acquisito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Regola la revisione per "prove nuove": la prova nuova deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La valutazione preliminare di ammissibilità può essere sommaria ma non superficiale, con controllo dell'affidabilità e della potenziale efficacia delle prove.
art. 633 cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla revisione (richiamate nel quadro procedurale); la Corte si è attenuta ai criteri di delibazione preliminare disciplinati dalle norme sulla revisione.
art. 634 cod. proc. pen.
Ulteriori disposizioni sulla revisione richiamate nella impostazione normativa del ricorso; interpretate nel senso che la fase di ammissibilità non richiede istruttoria piena.
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il principio non sia violato dalla valutazione preliminare sommaria delle prove nuove, purché non sia superficiale e rispetti il contraddittorio nella fase di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 6 CEDU la procedura di sommarie valutazioni in sede di ammissibilità, purché non pregiudichi il contraddittorio nella fase decisoria di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, fra cui la condanna alle spese e la possibile irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento.
art. 7 d.l. n. 152/1991
art. 7 d.l. n. 152 del 1991
Riferimento all'aggravante applicata ai reati di estorsione contestati nella sentenza di condanna originaria; la qualificazione sostanziale dei reati non è stata rimessa in discussione dalla Corte di cassazione in sede di revisione per carenza di prova nuova idonea.
Massime di principio
- La richiesta di revisione per "prove nuove" richiede che le nuove prove siano, in astratto, idonee a ribaltare la decisione: il giudice può compiere una valutazione sommaria ma non meramente formale; se le prove non scalfiscono in modo credibile il quadro probatorio originario, la richiesta è inammissibile.
- Il diritto al contraddittorio non impedisce una fase preliminare di delibazione delle prove nuove: la trattazione sommaria volta a verificare la non manifesta infondatezza è ammissibile e non costituisce necessariamente espropriazione del diritto della difesa a essere ascoltata nella fase di merito.
- Contestare l'attendibilità di un testimone già valutato nel giudizio di cognizione richiede elementi esterni nuovi e significativi (riscontri oggettivi) e non la mera rielaborazione o diversa interpretazione di atti già acquisiti.
- Ordinanze di custodia cautelare o l'avvio di nuove indagini non sono automaticamente "prove nuove" idonee a riaprire il giudizio: occorre che il loro contenuto abbia efficacia probatoria diretta ed esplicita rispetto al tema della colpevolezza o dell'innocenza.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso di revisione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la proposizione del ricorso richiede una valutazione prudente della fondatezza delle nuove allegazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →