Cassazione Penale, Sentenza n. 18418/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fierro era stato condannato per il delitto di cui all'art. 468 c.p. (contraffazione del sigillo della Repubblica e uso di simboli/caratteri dell'Arma dei Carabinieri) per aver apposto e utilizzato emblemi apocrifi e inviato una richiesta via mail/PEC all'Ufficio Anagrafe del Comune di Vergato per ottenere dati anagrafici su Francesco Gatti. Con ricorso per cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) inutilizzabilità dei dati di traffico telefonico relativi all'utenza 3518354562 (intestata ad Antonella De Michele ma ritenuta in uso a Fierro) perché acquisiti in violazione dell'art. 132 d.lgs. n.196/2003 come modificato dal d.l. n.132/2021 e, in base alla disciplina transitoria (art.1, comma 1-bis L. n.178/2021), utilizzabili solo se corredati da "altri elementi di prova"; (2) vizio di motivazione per omissione o apparente mancato esame delle deduzioni difensive che avrebbero escluso la riferibilità dei fatti a Fierro (esito negativo di perquisizione nella sua abitazione, non univoca riconducibilità della ricevuta di consegna di una SIM); (3) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice non avrebbe bilanciato a favore elementi quali la lieve gravità, il comportamento processuale e la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i tabulati telefonici, pur acquisiti secondo la disciplina vigente ratione temporis, non siano stati l'unico elemento di prova: sono stati valutati unitamente ad altri elementi (dichiarazioni di Antonella De Michele che nega l'attivazione/uso dell'utenza e rapporti con l'imputato; ricostruzione dei contatti e agganci di cella compatibili con l'area di residenza della coppia; rinvenimento presso l'abitazione del Fierro di una ricevuta di consegna di una SIM intestata a De Michele; precedenti perquisizioni con materiale e software idonei alla falsificazione; caratteristiche della comunicazione fraudolenta con intestazioni e simboli apocrifi). Ciò ha soddisfatto la disciplina transitoria (art.1, comma 1-bis d.l. n.132/2021) che consente l'utilizzo dei dati di traffico se corroborati da "altri elementi di prova". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorso non ha indicato elementi specifici decisivi né fornito la prova della loro incompatibilità con la ricostruzione giudiziaria; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione complessiva delle prove. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti specifici dell'imputato e non sindacabile in questa sede salvo vizio di motivazione macroscopico, che non è emerso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il rigetto del ricorso è stato confermato.
Norme richiamate
art. 468 cod. pen.
Norma che incrimina la contraffazione del sigillo della Repubblica e l'uso di segni distintivi pubblici: la condotta contestata (falsificazione di simboli dell'Arma e uso su documenti/PEC) integra il reato richiamato.
art. 132 d.lgs. n.196/2003 (come riscritto dal d.l. n.132/2021)
Dopo la modifica, l'acquisizione dei tabulati e dei dati di traffico è subordinata a decreto motivato dell'autorità giudiziaria; la disciplina limita l'accesso a tali dati e richiede controllo giudiziale.
art. 1, comma 1-bis, legge n.178/2021 (disciplina transitoria)
Disciplina transitoria che stabilisce che i dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore della riforma sono utilizzabili a carico dell'imputato solo se corredati da "altri elementi di prova"; tali elementi non sono predeterminati per natura e possono essere diretti, indiretti o indiziarî.
art. 191 cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di diritti costituzionali; la Corte richiede rispetto dei limiti sanciti per la utilizzazione delle prove.
art. 15 Cost.
Richiama la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni; l'acquisizione dei dati di traffico incide su tali diritti e richiede adeguate garanzie procedurali.
Massime di principio
- I dati di traffico telefonico acquisiti prima della modifica normativa possono essere utilizzati contro l'imputato solo se corroborati da "altri elementi di prova"; questi possono essere di natura dichiarativa, documentale o indiziaria e non devono essere predeterminati nella specie.
- La Corte di merito può valutare globalmente e integrando i vari elementi probatori; non è ammesso un riesame atomistico in cassazione: il ricorrente deve indicare con precisione e dimostrare gli atti o elementi che sarebbero decisivi e incompatibili con la decisione impugnata.
- Le censure di omessa considerazione di elementi probatori sono inammissibili se generiche; per essere rilevanti in cassazione devono identificare l'atto, il contenuto fattuale, la prova della sua verità e l'effetto decisivo sulla motivazione.
- La valutazione del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito che, se adeguatamente motivato (richiamo a modalità del fatto e precedenti specifici), non è sindacabile in cassazione salvo macroscopici vizi di motivazione.
- Dopo le decisioni della Corte di Giustizia UE (C-746/18) e le modifiche normative, l'accesso ai dati di traffico è soggetto a controllo preventivo di un giudice o autorità indipendente e limitato a ambiti specifici; l'uso difforme comporta rischi di inutilizzabilità salvo le eccezioni previste dalla disciplina transitoria.
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