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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18418/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fierro era stato condannato per il delitto di cui all'art. 468 c.p. (contraffazione del sigillo della Repubblica e uso di simboli/caratteri dell'Arma dei Carabinieri) per aver apposto e utilizzato emblemi apocrifi e inviato una richiesta via mail/PEC all'Ufficio Anagrafe del Comune di Vergato per ottenere dati anagrafici su Francesco Gatti. Con ricorso per cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) inutilizzabilità dei dati di traffico telefonico relativi all'utenza 3518354562 (intestata ad Antonella De Michele ma ritenuta in uso a Fierro) perché acquisiti in violazione dell'art. 132 d.lgs. n.196/2003 come modificato dal d.l. n.132/2021 e, in base alla disciplina transitoria (art.1, comma 1-bis L. n.178/2021), utilizzabili solo se corredati da "altri elementi di prova"; (2) vizio di motivazione per omissione o apparente mancato esame delle deduzioni difensive che avrebbero escluso la riferibilità dei fatti a Fierro (esito negativo di perquisizione nella sua abitazione, non univoca riconducibilità della ricevuta di consegna di una SIM); (3) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice non avrebbe bilanciato a favore elementi quali la lieve gravità, il comportamento processuale e la scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i tabulati telefonici, pur acquisiti secondo la disciplina vigente ratione temporis, non siano stati l'unico elemento di prova: sono stati valutati unitamente ad altri elementi (dichiarazioni di Antonella De Michele che nega l'attivazione/uso dell'utenza e rapporti con l'imputato; ricostruzione dei contatti e agganci di cella compatibili con l'area di residenza della coppia; rinvenimento presso l'abitazione del Fierro di una ricevuta di consegna di una SIM intestata a De Michele; precedenti perquisizioni con materiale e software idonei alla falsificazione; caratteristiche della comunicazione fraudolenta con intestazioni e simboli apocrifi). Ciò ha soddisfatto la disciplina transitoria (art.1, comma 1-bis d.l. n.132/2021) che consente l'utilizzo dei dati di traffico se corroborati da "altri elementi di prova". Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorso non ha indicato elementi specifici decisivi né fornito la prova della loro incompatibilità con la ricostruzione giudiziaria; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione complessiva delle prove. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti specifici dell'imputato e non sindacabile in questa sede salvo vizio di motivazione macroscopico, che non è emerso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il rigetto del ricorso è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 468 cod. pen.

    Norma che incrimina la contraffazione del sigillo della Repubblica e l'uso di segni distintivi pubblici: la condotta contestata (falsificazione di simboli dell'Arma e uso su documenti/PEC) integra il reato richiamato.

  • art. 132 d.lgs. n.196/2003 (come riscritto dal d.l. n.132/2021)

    Dopo la modifica, l'acquisizione dei tabulati e dei dati di traffico è subordinata a decreto motivato dell'autorità giudiziaria; la disciplina limita l'accesso a tali dati e richiede controllo giudiziale.

  • art. 1, comma 1-bis, legge n.178/2021 (disciplina transitoria)

    Disciplina transitoria che stabilisce che i dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore della riforma sono utilizzabili a carico dell'imputato solo se corredati da "altri elementi di prova"; tali elementi non sono predeterminati per natura e possono essere diretti, indiretti o indiziarî.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di diritti costituzionali; la Corte richiede rispetto dei limiti sanciti per la utilizzazione delle prove.

  • art. 15 Cost.

    Richiama la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni; l'acquisizione dei dati di traffico incide su tali diritti e richiede adeguate garanzie procedurali.

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico acquisiti prima della modifica normativa possono essere utilizzati contro l'imputato solo se corroborati da "altri elementi di prova"; questi possono essere di natura dichiarativa, documentale o indiziaria e non devono essere predeterminati nella specie.
  • La Corte di merito può valutare globalmente e integrando i vari elementi probatori; non è ammesso un riesame atomistico in cassazione: il ricorrente deve indicare con precisione e dimostrare gli atti o elementi che sarebbero decisivi e incompatibili con la decisione impugnata.
  • Le censure di omessa considerazione di elementi probatori sono inammissibili se generiche; per essere rilevanti in cassazione devono identificare l'atto, il contenuto fattuale, la prova della sua verità e l'effetto decisivo sulla motivazione.
  • La valutazione del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito che, se adeguatamente motivato (richiamo a modalità del fatto e precedenti specifici), non è sindacabile in cassazione salvo macroscopici vizi di motivazione.
  • Dopo le decisioni della Corte di Giustizia UE (C-746/18) e le modifiche normative, l'accesso ai dati di traffico è soggetto a controllo preventivo di un giudice o autorità indipendente e limitato a ambiti specifici; l'uso difforme comporta rischi di inutilizzabilità salvo le eccezioni previste dalla disciplina transitoria.

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