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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19465/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sava impugna per omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., richiamando il contesto fattuale, la scarsa entità delle conseguenze e l'annotazione del Tribunale del riesame sul ruolo di minore gravità. Fran e Xhani contestano la qualificazione del fatto come corruzione (capo F), sostenendo che dalle conversazioni emergeva solo un rapporto di debito/recupero crediti verso l'agente Leone e non una dazione o promessa di vantaggi idonei a integrare la corruzione; dunque mancherebbero gli elementi costitutivi della corruzione propria.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Sava la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico (mancanza di indicazione di elementi precisi a sostegno dell'attenuante), per Fran e Xhani ha ritenuto corretta la qualificazione come corruzione: la 'utilità' consegnata all'agente non era solo denaro ma anche un approvvigionamento continuativo di stupefacenti e dilazioni di pagamento, idonei a configurare reciprocità di interessi e corrispettività. Conseguentemente le condanne confermate e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 319, 321 cod. pen.

    La corruzione propria può consistere non solo in denaro ma in qualsiasi utilità economicamente valutabile; nel caso specifico la fornitura continuativa di stupefacenti e la possibilità di dilazionarne il pagamento sono state ritenute utilità idonee a integrare l'elemento materiale e la corrispettività della corruzione.

  • art. 337 c.p.; art. 61 n.2 c.p.

    art. 337, 61, n. 2, cod. pen.

    La condotta di resistenza a pubblico ufficiale (spintoni e violenza per occultare reato) integra la fattispecie di cui all'art. 337; la richiamata circostanza aggravante (art. 61 n.2) è stata valorizzata nella determinazione del quadro sanzionatorio.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Norma invocata quale attenuante; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato elementi concreti e specifici per ancorare la richiesta di riconoscimento dell'attenuante, rendendo il motivo aspecifico e dunque inammissibile.

  • artt. 73 comma 1 e 4; art. 80 lett. g) DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    artt. 73, comma 1 e 4, 80 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguardano i reati di detenzione e cessione di stupefacenti e le aggravanti applicate: nel caso di Fran sono state ritenute provate più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso finalizzate allo spaccio e la cessione a terzi (anche all'agente) di quantitativi di cocaina/hashish.

  • art. 73 comma 5; art. 80 lett. g) DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990

    Applicate alla condotta del detenuto Xhani per cessioni di stupefacente all'interno dell'istituto: la circostanza della recidiva/gravità e le aggravanti previste dal DPR sono state ritenute sussistenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione, in caso di ricorso infondato o inammissibile, del pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti al versamento delle somme ritenute eque.

Massime di principio

  • La corruzione può essere integrata anche da utilità non monetarie: forniture continuative di beni (es. stupefacenti) o altri vantaggi valutabili economicamente possono costituire la 'retribuzione' dell'agente pubblico.
  • Per ottenere l'annullamento o il riconoscimento di attenuanti per omissione di motivazione è necessario che il ricorrente individui in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto essere valutati; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
  • Conversazioni o scambi che mostrano un rapporto di debito non escludono automaticamente la corruzione: occorre valutare la reciproca corrispettività e se il rapporto produceva un vantaggio concreto e durevole per il pubblico agente.
  • Nel processo penale la qualificazione giuridica del comportamento richiede una valutazione complessiva della prova e degli interessi reciproci; schemi semplificati (es. 'era solo un debito') possono non essere convincenti se emergono elementi di scambio e continuità nell'approvvigionamento.
  • Ricorsi formulati in modo generico o che non individuano elementi probatori decisivi rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle somme per Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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