Sentenza del 16/09/2016 n. 4716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - Presunzione legale - Capacità contributiva - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico del reddito effettuato mediante redditometro, sostenendo, in sostanza, che la disponibilità dei beni e delle spese considerate non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza del maggior reddito determinato dall'Amministrazione. La questione riguarda la ripartizione dell'onere della prova e la possibilità di giustificare il maggior reddito con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o redditi appartenenti a terzi.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata sul piano probatorio. La disponibilità dei beni considerati dal redditometro integra una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell'art. 2728 c.c. L'Amministrazione deve soltanto accertare gli elementi indicatori della capacità di spesa; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire idonea documentazione per dimostrare che il reddito presunto deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure da redditi di terzi.
Norme richiamate
Art. 2728 del codice civile
La disponibilità in capo al contribuente di beni considerati dal redditometro costituisce una presunzione legale di capacità contributiva
La presunzione legale dispensa l'Amministrazione dalla necessità di provare ulteriormente il reddito effettivo collegato ai beni-indicatori, una volta che ne abbia accertato la disponibilità. Il contribuente può superare la presunzione soltanto fornendo una prova documentale idonea e specifica.
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Spetta al contribuente contestare il possesso degli stessi dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o da redditi di terzi
L'Amministrazione deve provare gli elementi indicatori della capacità di spesa; il contribuente deve invece giustificare concretamente l'origine delle risorse utilizzate, non essendo sufficiente una contestazione generica o una mera allegazione.
Massime di principio
- Nel redditometro, la disponibilità di beni e la sostenibilità delle relative spese possono fondare una presunzione legale di capacità contributiva.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare analiticamente ogni singola entrata del contribuente, ma deve accertare gli elementi oggettivi indicatori della capacità di spesa.
- Dopo l'accertamento degli elementi-indicatori, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire documentazione concreta, coerente e verificabile sull'origine delle somme.
- Possono essere utilizzate come giustificazione risorse derivanti da redditi esenti, redditi già tassati alla fonte o redditi di terzi, purché la loro effettiva disponibilità e destinazione siano adeguatamente documentate.
- Una contestazione meramente generica del redditometro o della capacità contributiva non è normalmente sufficiente a superare la presunzione.
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