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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33324/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (15/12/2021) che aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato l'imputato per truffa e falso in autocertificazione. Il difensore ha dedotto: a) vizio di motivazione per omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); b) violazione e falsa applicazione della legge penale per non aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 25 gennaio 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha motivato il rigetto della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), pur avendo in motivazione apprezzato elementi che in concreto indicavano tenuità (prevalenza delle attenuanti, sospensione condizionale della pena, qualificazione del fatto come occasionale). Inoltre ha constatato che, in assenza di cause di sospensione, il reato commesso il 25 luglio 2014 si è estinto per prescrizione il 25 gennaio 2022 e che il decorso del tempo successivo alla sentenza di appello va computato ai fini della prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.; motivazione redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena"; ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 131-bis e che la mancata motivazione della Corte d'appello sul punto costituisce vizio rilevante.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione (omessa motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della tenuità). La Cassazione ha valutato il difetto motivazionale come fondato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione; la Corte ha esaminato il profilo della prescrizione e lo ha ritenuto decisivo per l'annullamento.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione per affermare che non risultano dagli atti cause di proscioglimento che giustifichino una diversa conclusione rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata per annullare la sentenza impugnata senza rinvio in presenza di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine alla sintesi dei motivi di ricorso; usata dalla Corte per la corretta esposizione e trattazione dei motivi.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 21/22.10.2000 e Sez. 6 n. 58095/30.11.2017)

    Principi richiamati secondo cui il decorso del tempo successivo alla decisione di merito contribuisce al computo della prescrizione e pertanto la prescrizione puo' intervenire anche dopo la sentenza di appello se non vi sono cause che ne sospendono il corso.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione espressa: l'omessa valutazione da parte del giudice di merito costituisce vizio rilevante e puo' portare all'annullamento.
  • Il decorso del termine prescrizionale continua dopo la pronuncia della sentenza di merito e deve essere computato ai fini dell'estinzione del reato, salvo la presenza di cause che sospendono o interrompono la prescrizione.
  • Se la prescrizione si è verificata prima della decisione definitiva e non risultano cause di sospensione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza di merito senza rinvio sancendo l'estinzione del reato (art. 620 c.p.p.).
  • Quando la Corte d'appello valorizza nelle motivazioni elementi attenuanti che concretamente avvicinano la fattispecie alla tenuità, ma non si pronuncia espressamente sulla causa di non punibilità, il difensore dovrebbe sollecitare esplicita valutazione in Cassazione o in sede di merito per evitare che la circostanza resti inosservata.
  • Il difensore deve verificare e documentare l'assenza di ipotesi che sospendano o interrompano la prescrizione (attività esecutive, interferenze procedurali ecc.), poiché la loro esistenza può alterare il calcolo del termine prescrizionale.

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