Sentenza n. 5248/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Cerveteri, prot. n. 13281/2024 dell'8 marzo 2024, recante diniego all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un'infrastruttura per impianti di comunicazione elettroniche ubicata in Via Corrado da Magonza nel Comune di Cerveteri; - della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 del Comune di Cerveteri in data 8 febbraio 2024; - della nota del Comune di Cerveteri prot. n. 6608 del 1° febbraio 2024, recante indizione della Conferenza di Servizi con riferimento all'istanza presentata da QB TEL SRL per la costruzione di una nuova Stazione Radio Base in Via Corrado da Magonza; - del Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (cd. P.R.A.E.E.T.), composto dal “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili”, dall'”Elaborato grafico di mappatura delle aree preferenziali di localizzazione degli impianti” e dalla “Relazione conclusiva Praeet” sull'attuazione del medesimo piano nel Comune di Cerveteri, adottato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 179 del 24 novembre 2023 e n. 63 del 24 novembre 2023 (quest'ultima non nota), e approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2023, parimenti impugnate; - ove occorra, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18 aprile 2023 e della Determinazione dirigenziale n. 928 del 16 maggio 2023 e n. 970 del 16 maggio 2023 (quest'ultima non nota); - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla costruzione di un palo metallico porta antenne alto 30 metri, destinato alla diffusione di un servizio Hiperlan, nonché gli atti presupposti e il regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulle comunicazioni elettroniche, della legge quadro sui campi elettromagnetici, della legge n. 241/1990, della normativa regionale e del P.R.A.E.E.T. e del regolamento comunale, oltre a carenza di potere, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, sviamento, incompetenza e violazione del principio di leale collaborazione. Con il primo motivo ha sostenuto che il regolamento comunale non fosse applicabile a un impianto Hiperlan, diverso da una stazione di telefonia mobile e caratterizzato da limitate emissioni. Con il secondo motivo ha dedotto che il Comune avesse erroneamente attribuito carattere vincolante alle aree preferenziali individuate dal regolamento, senza esaminare le ragioni tecniche per cui tali aree e il co-siting non avrebbero consentito di garantire la copertura radio necessaria. Ha inoltre lamentato che l'Amministrazione non avesse considerato la relazione tecnica prodotta in sede di osservazioni al preavviso di rigetto. Con il terzo motivo ha chiesto, in via subordinata, l'illegittimità del regolamento qualora le aree preferenziali fossero state interpretate come localizzazioni obbligatorie.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: il regolamento comunale, adottato sulla base dell'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, si applica non solo agli impianti di telefonia mobile in senso stretto, ma anche alle tecnologie assimilabili, comprese le infrastrutture radioelettriche stabili destinate alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, come gli impianti Hiperlan. Il secondo motivo è stato accolto. Le aree preferenziali previste dal regolamento hanno natura meramente orientativa e non vincolante; la loro mancata scelta non può determinare automaticamente il diniego dell'autorizzazione. Il Comune avrebbe dovuto valutare concretamente le ragioni tecniche dedotte dalla società sull'inidoneità delle aree preferenziali e del co-siting rispetto agli obiettivi di copertura, nonché esaminare la localizzazione alternativa proposta, tenendo conto anche del limitato impatto elettromagnetico dell'impianto. L'omessa considerazione di tali elementi ha determinato difetto di istruttoria e di motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l'interpretazione vincolante del regolamento prospettata dalla ricorrente è stata esclusa. È stato annullato il diniego dell'8 marzo 2024; il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
«I comuni possono adottare un regolamento [...] per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [...] con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia»
La norma abilita i Comuni a disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, ma non consente di imporre limitazioni generalizzate o localizzazioni rigidamente vincolanti.
art. 1 del Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione e il riassetto di infrastrutture e impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili
«La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300GHz, compresi [...] gli impianti di ponti radio o assimilabili»
L'ambito applicativo comprende tutte le infrastrutture radioelettriche operanti nell'intervallo indicato, incluse le tecnologie assimilabili e gli impianti Hiperlan stabili destinati a servizi di comunicazione elettronica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La società ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto; il Comune era tenuto a valutarne concretamente gli argomenti tecnici rilevanti ai fini della localizzazione.
artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 94 d.lgs. n. 259/2003
La disciplina di settore è richiamata quale quadro normativo di riferimento per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e per i limiti alla potestà localizzativa comunale.
artt. 1, 3 e 10 l. n. 241/1990
Il diniego deve essere sorretto da adeguata istruttoria e motivazione e deve confrontarsi con le osservazioni procedimentali rilevanti dell'interessato.
Massime di principio
- Un regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 può disciplinare la localizzazione e il corretto insediamento territoriale delle infrastrutture radioelettriche, ma non può introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti né incidere sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione o sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.
- Gli impianti Hiperlan destinati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, quando realizzati mediante installazioni stabili idonee a generare campi elettromagnetici, rientrano nell'ambito dei regolamenti comunali che disciplinano anche le tecnologie assimilabili agli impianti di telefonia mobile.
- Le aree preferenziali individuate da un regolamento comunale per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica costituiscono criteri orientativi e non preclusioni assolute, salvo che una valida disciplina legislativa consenta diversamente; la loro mancata scelta non giustifica automaticamente il diniego dell'autorizzazione.
- Quando l'operatore dimostri, con elementi tecnici, l'inidoneità delle aree preferenziali o del co-siting a garantire la copertura radio necessaria, l'Amministrazione deve esaminare tali ragioni, valutare la localizzazione alternativa proposta e motivare specificamente la decisione, considerando anche l'impatto elettromagnetico dell'impianto.
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