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Sentenza

Sentenza n. 7128/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento della determina dirigenziale n. prot. QI/990/2024 del 06/05/24, di diniego dell’istanza di condono prot. 0/47703 sot. 0 del 28/02/1995, emessa da Roma Capitale in data 06/05/2024 e notificata in data 18/06/2024.

Giustizia amministrativa202409481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio relativa ad ampliamenti e mutamenti di destinazione d’uso abusivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva realizzato nel 1990 ampliamenti e modifiche a manufatti di proprietà, destinandone alcune parti a uso abitativo nell’ambito della conduzione di un fondo agricolo. Nel 1995 aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 724/1994. Nel 2018 Roma Capitale aveva comunicato che il rilascio e il ritiro del titolo in sanatoria sarebbero stati subordinati al pagamento integrale dell’oblazione, indicando un conguaglio di euro 3.707,76. Dopo le osservazioni del privato, l’Amministrazione aveva comunicato nel 2019 i motivi ostativi, rilevando che l’ampliamento di 367 metri cubi superava il 30% della volumetria originaria di 522 metri cubi. Con determina del 6 maggio 2024 aveva quindi respinto l’istanza. Il primo motivo deduceva illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione rispetto a precedenti atti comunali, in particolare alla comunicazione del 2018 e alla precedente classificazione dell’abuso. Il secondo motivo deduceva la violazione del legittimo affidamento, in ragione del tempo trascorso dalla domanda e della comunicazione del 2018, ritenuta dal ricorrente indicativa dell’accoglimento della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le opere abusive avevano comportato un ampliamento pari a 367 metri cubi rispetto a una volumetria originaria di 522 metri cubi, superando quindi il limite del 30% previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994. Tale limite si applica a tutte le opere abusive, senza distinzione tra immobili residenziali e non residenziali, inclusi i fondi rustici. L’Amministrazione ha pertanto correttamente applicato il proprio Ordine di Servizio n. 74 del 2017, che recepiva il mutato orientamento interpretativo. Non è stata ravvisata contraddittorietà nella comunicazione del 2018, poiché essa aveva natura meramente endoprocedimentale e subordinava comunque il rilascio del titolo al pagamento integrale del conguaglio dell’oblazione; inoltre, era stata superata dal successivo preavviso di diniego e dal provvedimento finale. Il TAR ha altresì rilevato che il pagamento integrale dell’oblazione, entro i termini previsti, costituisce requisito indefettibile per il rilascio del condono e che il ricorrente non aveva dimostrato di aver effettuato il pagamento richiesto. Il secondo motivo è stato respinto perché la comunicazione del 2018 non costituiva un provvedimento di accoglimento e non poteva fondare un affidamento tutelabile. Non può configurarsi un legittimo affidamento sull’accoglimento di una domanda di condono priva dei requisiti di legge, in presenza sia del superamento del limite volumetrico sia del mancato integrale pagamento dell’oblazione. Le spese sono state integralmente compensate per le mutate interpretazioni giurisprudenziali intervenute durante il procedimento.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, legge n. 724/1994

    il limite dell’aumento di cubatura del 30% per gli abusi edilizi riguardanti immobili a destinazione residenziale trovasse applicazione anche per quelli ad uso non residenziale

    Il limite volumetrico del 30% opera per tutte le opere abusive, indipendentemente dalla destinazione residenziale o non residenziale dell’immobile, inclusi i fondi rustici.

  • art. 39, comma 16, legge n. 724/1994

    La disposizione, richiamando l’art. 34, comma 7, della legge n. 47/1985, disciplina il calcolo dell’oblazione e non introduce una deroga generale al limite volumetrico previsto dal comma 1.

  • art. 34, comma 7, legge n. 47/1985

    È richiamato in relazione al calcolo dell’oblazione e alla specifica deroga alla volumetria ritenuta giustificata dalla giurisprudenza, senza incidere sulla regola generale del limite previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994.

  • legge n. 724/1994

    Disciplina il secondo condono edilizio, avente natura eccezionale e soggetto a limiti quantitativi e al pagamento integrale dell’oblazione.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico del 30% previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 ai fini del secondo condono edilizio si applica a tutte le opere abusive, senza distinzione tra immobili a destinazione residenziale e immobili a destinazione non residenziale o agricola.
  • La natura eccezionale della disciplina del condono edilizio impedisce di interpretarla nel senso di ammettere la sanatoria senza limiti quantitativi, poiché ciò trasformerebbe una disciplina derogatoria in una generalizzata elusione del controllo edilizio.
  • Una comunicazione amministrativa che subordini il rilascio e il ritiro del titolo in sanatoria al pagamento di un conguaglio dell’oblazione ha natura endoprocedimentale e non equivale all’accoglimento della domanda di condono; essa può essere superata dal successivo preavviso di diniego e dal provvedimento finale.
  • Il pagamento integrale dell’oblazione, nella misura dovuta e nei termini previsti dalla legge, costituisce requisito indefettibile per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria; il mancato integrale pagamento giustifica il diniego del condono.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile sull’accoglimento di una domanda di condono priva dei requisiti legali, neppure in ragione del lungo tempo trascorso o di una comunicazione interlocutoria dell’amministrazione non avente natura provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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