Cassazione Civile, Ordinanza n. 07288/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un'erede, agendo in giudizio per conto della madre deceduta, aveva domandato la condanna solidale dell'intermediario finanziario e del promotore alla restituzione di una somma investita e al risarcimento dei danni, assumendo che la cliente, anziana, priva di istruzione e non professionale, fosse stata indotta a sottoscrivere investimenti rischiosi e inadeguati rispetto al proprio profilo di rischio, senza adeguate informazioni su natura, rischi e implicazioni delle operazioni. I convenuti avevano contestato ogni addebito, sostenendo che la cliente avesse già effettuato numerose operazioni, anche più rischiose, e che l'insieme degli investimenti fosse coerente con la sua propensione al rischio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo non specificamente censurate una ratio sull'adeguatezza degli investimenti e quella sul difetto di prova del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione degli obblighi informativi ex TUF e regolamento Consob, omessa considerazione dell'inadeguatezza e del conflitto di interessi, errata distribuzione dell'onere della prova a carico dell'investitore anziché dell'intermediario, e violazione dell'obbligo di informazione continuativa nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come non impugnate rationes decidendi che, invece, risultavano implicitamente contestate, e soprattutto che non si fosse conformata ai principi di legittimità in materia di intermediazione finanziaria: l'intermediario deve provare di avere adempiuto specificamente agli obblighi informativi e la mera valutazione di adeguatezza dell'operazione non basta a escludere la responsabilità. Ha inoltre richiamato la presunzione di danno conseguente all'omissione degli obblighi informativi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998
impone agli intermediari obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e informazione nella prestazione dei servizi di investimento, anche nel corso del rapporto.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998
pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta, quindi anche di avere correttamente informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione.
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
disciplinano gli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento secondo la normativa di settore applicabile ratione temporis.
artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
richiamati a fondamento dei doveri di correttezza, buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del rapporto tra intermediario e cliente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- In materia di servizi di investimento, l'intermediario non può andare esente da responsabilità limitandosi a invocare l'adeguatezza astratta dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente: deve provare specificamente di avere assolto agli obblighi informativi sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione.
- L'inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario integra un fattore di disorientamento dell'investitore e può comportare una presunzione di danno, salvo prova contraria.
- L'onere della prova dell'adempimento degli obblighi informativi grava sull'intermediario; non basta una valutazione tecnica ex post della coerenza dell'investimento per escludere la responsabilità.
- Nel giudizio di cassazione, la censura dell'appellante può ritenersi implicitamente rivolta anche contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il ricorso riproponga con chiarezza le doglianze già formulate in appello.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi strettamente interdipendenti in materia di obblighi informativi e nesso causale, il giudice deve verificare entrambe alla luce della corretta ripartizione dell'onere probatorio e della presunzione di danno derivante dall'omissione informativa.
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