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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6567/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Raidik impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19/12/2019 che confermava la condanna pronunciata in abbreviato per il reato di truffa (art. 640 c.p., con concorso e recidiva ritenuta). Le censure principali riguardavano la presunta carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla sussistenza della prova di colpevolezza e sulla mancanza di un rapporto negoziale tra imputato e persona offesa (sostenendo che potesse trattarsi di inadempimento civilistico). In corso di procedimento di cassazione la difesa ha depositato la remissione della querela, regolarmente accettata dall'imputato, chiedendo l'estinzione del reato; il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa è estinto per remissione della querela, regolarmente intervenuta e accettata. Ha precisato che l'art. 649-bis c.p. (procedibilità d'ufficio per talune truffe) non si applica alla fattispecie perché introdotto dalla legge n.3/2019 successivamente alla commissione del fatto; si afferma quindi il principio di applicazione del regime procedurale piu favorevole vigente al tempo del fatto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, che restano a carico del querelato in mancanza di diversi accordi tra le parti. Motivazione redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, ossia il fatto ascritto al ricorrente; il reato contestato, pur essendo stato provato in sede di merito, è risultato estinto per remissione della querela.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento delle doglianze di cassazione relative a mancata o contraddittoria motivazione sulla sussistenza della prova di colpevolezza; la Corte non si è soffermata sul merito delle censure perché ha rilevato l'estinzione del reato.

  • art. 649-bis cod. pen.

    Prevede la procedibilità d'ufficio per talune ipotesi di truffa con aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata). La Corte ha ritenuto che la disposizione non fosse applicabile al caso concreto perché introdotta dalla legge n.3/2019 dopo la commissione del fatto; quindi non può prevalere retroattivamente sul regime più favorevole vigente al tempo del fatto.

  • legge n. 3 del 2019

    Ha introdotto l'art. 649-bis c.p.; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva di tale norma ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio secondo cui le leggi penali si applicano secondo il principio temporale favorevole all'imputato; usato dalla Corte per motivare l'applicazione del regime procedurale più favorevole vigente al momento del fatto.

  • art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Prevede che le spese processuali restino a carico del querelato (imputato) in assenza di diversi accordi tra le parti; la Corte lo ha applicato condannando l'imputato alle spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Durante; S.U. n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta; altre pronunce)

    La giurisprudenza citata conferma che la remissione della querela estingue il reato anche se intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione e che i mutamenti del regime di procedibilità devono essere risolti in favore dell'imputato quando il fatto è anteriore alla nuova norma.

Massime di principio

  • La remissione della querela, validamente proposta e accettata, estingue il reato perseguibile a querela anche se il procedimento è in corso e anche in pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione; ciò comporta l'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato.
  • Una nuova disciplina che rende procedibili d'ufficio taluni reati non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando il nuovo regime è meno favorevole all'imputato; si applica il regime più favorevole vigente al momento del fatto (principio di legalità e tempus regit actum).
  • Prima di sollevare questioni di merito sulla prova, verificare sempre l'eventuale sopravvenienza di cause estintive (es. remissione di querela) che possono rendere irrilevanti le censure di cassazione e determinare l'annullamento senza rinvio.
  • La remissione della querela deve essere formale e accettata; la sua efficacia estintiva comporta anche effetti immediati sul procedimento penale, salvo specifiche disposizioni di legge che dispongano diversamente per fatti compiuti successivamente.
  • L'estinzione del reato non incide automaticamente su eventuali profili civilistici: differenziare sempre la sorte del procedimento penale (estinto) da eventuali pretese civili o obblighi risarcitori.
  • Le spese processuali possono comunque essere poste a carico dell'imputato (querelato) anche quando il reato si estingue per remissione, salvo diverso accordo tra le parti.

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