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Ordinanza

Ordinanza n. 3207/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della determinazione del vice comandante carabinieri del 17.11.2025 notificata il 6.12.2025

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del vice comandante dei Carabinieri recante la sanzione della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente a Vallefoglia, in provincia di Pesaro-Urbino, ha impugnato la determinazione del 17 novembre 2025, notificata il 6 dicembre 2025, con cui gli è stata applicata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il ricorso è stato proposto quando il rapporto di servizio era già cessato; pertanto, al ricorrente non era più riferibile una sede di servizio. È stata eccepita l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. La questione esaminata dal Collegio riguarda esclusivamente il riparto della competenza territoriale tra il criterio della sede dell'autorità emanante e il criterio dell'efficacia territoriale degli effetti dell'atto.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, richiamando l'art. 15 c.p.a., secondo cui il giudice deve decidere sulla competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, se incompetente, non può pronunciarsi su di essa. Il Collegio ha ritenuto non applicabile il criterio della sede dell'autorità emanante, poiché il rapporto di pubblico impiego era cessato al momento della proposizione del ricorso e il ricorrente non aveva più una sede di servizio. Ha quindi applicato il criterio dell'efficacia territoriale, individuando quale luogo rilevante la residenza dell'ex militare, in Vallefoglia, provincia di Pesaro-Urbino. La competenza è stata dichiarata spettante al TAR Marche, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio della sede dell'autorità emanante costituisce il criterio ordinario, ma cede al criterio dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto siano limitati esclusivamente al territorio di un diverso TAR.

  • art. 15, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

    La competenza territoriale deve essere verificata anche d'ufficio prima della decisione sulla domanda cautelare; il giudice incompetente deve arrestarsi alla pronuncia sulla competenza.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni sul riparto della competenza territoriale, senza una specifica applicazione ulteriore nel caso concreto.

  • art. 125 Cost.

    decentramento della competenza territoriale

    Il criterio dell'efficacia territoriale risponde a una logica di prossimità e di decentramento della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel riparto della competenza territoriale previsto dall'art. 13 c.p.a., il criterio ordinario della sede dell'autorità amministrativa emanante è complementare a quello dell'efficacia territoriale: quest'ultimo prevale quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
  • Quando il rapporto di pubblico impiego è già cessato al momento della proposizione del ricorso, al ricorrente non è più riferibile una sede di servizio ai fini della competenza territoriale; per gli effetti di un provvedimento disciplinare che comporta la cessazione dal servizio assume rilievo il luogo in cui tali effetti si esauriscono, individuato nella residenza dell'ex dipendente.
  • Il giudice amministrativo deve decidere sulla propria competenza prima di esaminare la domanda cautelare e, ove si dichiari incompetente, non può pronunciarsi sulla cautela; il giudizio deve essere riassunto davanti al TAR competente nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.
  • Il criterio dell'efficacia territoriale è funzionale alla prossimità della tutela e non può essere utilizzato per accrescere, in senso inverso, la competenza del TAR Lazio con sede in Roma al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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