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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21414/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato; la sentenza impugnata è stata quindi confermata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato e aveva regolato il trattamento sanzionatorio, lamentando in sostanza l'inadeguatezza della motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la decisione impugnata contiene un apparato argomentativo sufficiente sul punto e che il giudizio sulle attenuanti generiche, sul bilanciamento e sulla dosimetria della pena, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è censurabile solo per mero arbitrio o palese illogicità. Nel caso concreto, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla mancata manifestazione di resipiscenza da parte dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena; tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per porre a carico della ricorrente le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La motivazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche può essere anche implicita o formulata sinteticamente, purché consenta di comprendere la ratio della decisione.
  • Le statuizioni relative a attenuanti generiche, giudizio di comparazione e determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo se sorrette da motivazione meramente arbitraria o manifestamente illogica.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche può assumere rilievo negativo l'assenza di elementi positivi valorizzabili e la mancata manifestazione di resipiscenza dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa apprezzamento del trattamento sanzionatorio, salvo vizi motivazionali rilevanti nei limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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