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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22339/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (capo a) e bancarotta patrimoniale semplice (capo b). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica all'imputato e rifiuto del difensore di accettare notifiche ai sensi dell'art.157 comma 8bis c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova circa l'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta documentale; (3) travisamento della prova circa la qualificazione della condotta distrattiva e richiesta di riqualificazione in bancarotta preferenziale per i prelievi di euro 80.000; (4) omissione di valutazione della mancata escussione del teste commercialista Lauria che si è avvalso del segreto professionale; (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli (titolo di studio, rifiuto del commercialista di deporre, deposizione della curatela, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità della notifica: la previsione dell'art.157 comma 8bis c.p.p. era stata abrogata (d.lgs. n.150/2022) prima del rilascio della procura e della notifica; la notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p. è risultata regolare dopo il tentativo infruttuoso presso il domicilio eletto. Sul secondo e quarto motivo (connessi) ha ritenuto che non ricorresse il vizio di travisamento della prova ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., stante la mancanza di specifica indicazione che il dato probatorio sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello; la sentenza di merito ha motivato adeguatamente l'inattendibilità e le lacune delle scritture contabili e ha escluso la decisività della mancata testimonianza di Lauria. Sul terzo motivo ha confermato la qualificazione di bancarotta fraudolenta distrattiva per i rimborsi ai soci/ammnistratore, richiamando l'art.2467 c.c. e la giurisprudenza consolidata che considera il rimborso in violazione della postergazione un comportamento idoneo a integrare il delitto di distrazione. Sul quinto motivo ha ritenuto generica la richiesta di attenuanti e corretta la valutazione di merito che ne ha escluso la sussistenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8bis, cod. proc. pen.

    La disposizione è stata abrogata dal d.lgs. n.150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022) e pertanto non poteva essere efficacemente invocata per la procura rilasciata il 27/05/2024; inoltre il rifiuto 'postumo' del difensore di accettare notifiche via PEC è privo di effetto.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma applicata come base legittima per la notifica del decreto di citazione al difensore dopo esito negativo della notifica al domicilio eletto; la notifica ai sensi di tale norma è stata considerata regolare.

  • art. 157ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che la notifica del decreto di citazione, se proposta dall'imputato o nel suo interesse, debba essere eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ma non disciplina il caso in cui tale notifica non sia possibile; perciò in assenza di possibilità si fa riferimento alle regole dell'art.161 c.p.p.

  • art. 581 cod. proc. pen. (e norme sulla elezione di domicilio)

    Richiamata come riferimento per l'elezione di domicilio; la Corte ha ritenuto che l'elezione non impedisca l'applicazione delle regole alternative di notifica se la comunicazione al domicilio risulta impossibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado; nel caso di 'doppia conforme' tale condizione non è stata soddisfatta.

  • art. 2214, comma 1, cod. civ.

    Obbligo di tenuta del libro degli inventari: la sua mancanza è stata valorizzata come elemento negativo sulla regolarità della contabilità societaria.

  • art. 2467, cod. civ.

    La postergazione legale del credito soci rende inesigibile il rimborso dei finanziamenti prima dell'estinzione di tutte le altre passività; la violazione di tale divieto è stata interpretata come indizio dell'intento appropriatore e giustifica la qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva piuttosto che preferenziale.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha abrogato la disciplina dell'art.157 comma 8bis c.p.p.; effetto decisivo per la valutazione dell'impugnazione sulla notifica.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, art.2, comma 1, lett. e

    Modifica richiamata dalla Corte che, tra l'altro, ha esplicitamente richiamato la regola dell'art.161 comma 4 c.p.p. nella disciplina della notifica del decreto di citazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla proponibilità dei motivi di ricorso in cassazione rispetto a quanto dedotto in appello; il ricorso è stato esaminato nei limiti prescritti.

Massime di principio

  • Se una norma processuale sulla modalità di notifica è stata abrogata prima del compimento degli atti di procura o notifica, il suo richiamo da parte della difesa è inefficace; la notifica eseguita ai sensi di altre norme (es. art.161 c.p.p.) può rimanere valida se quella indicata non è applicabile.
  • La dichiarazione di 'non accettare notificazioni' inserita nella procura o inviata 'postumo' via PEC dal difensore ha efficacia limitata: non sempre impedisce la notifica al difensore ex art.161 c.p.p. se la notifica al domicilio eletto è risultata impossibile.
  • In cassazione il vizio per travisamento della prova è ammesso con maggior rigore nel caso di doppia conforme: il ricorrente deve dimostrare che il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello.
  • La mancata tenuta o la lacunosità delle scritture contabili (compresa la mancanza del libro degli inventari) è elemento probatorio forte nella valutazione di reati fallimentari e può sostenere la responsabilità dell'amministratore anche in assenza della testimonianza del consulente contabile.
  • Il rimborso di finanziamenti soci in violazione della postergazione ex art.2467 c.c. può integrare il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva piuttosto che una semplice bancarotta preferenziale, poiché rende il credito dei soci non esigibile per legge.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è automatica: occorrono elementi concreti e positivi dimostrati nel processo, non semplici riferimenti generici o richiamo a vicende processuali pregresse.

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