Cassazione Penale, Sentenza n. 6815/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita in conseguenza di ordinanza di custodia cautelare del 26/04/2021 per reati connessi a minacce e ricettazione (capo A e capo B). Il GUP del Tribunale di Latina pronunciò il 08/03/2023 sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), divenuta irrevocabile il 30/03/2023. La Corte d'appello di Roma rigettò la domanda di riparazione ritenendo ostativa la responsabilità colposa del Malandruccolo, valorizzando le dichiarazioni dei querelanti e, soprattutto, il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe la consapevolezza della provenienza illecita delle auto (capo B). Il ricorrente ha censurato la decisione per contraddittorietà, illogicità e violazione delle norme sulle intercettazioni (art. 270 c.p.p. e giurisprudenza) sostenendo che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sentenza di non luogo a procedere né dell'inutilizzabilità delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel metodo e nella valutazione: ha valutato la colpa sulla base dell'ordinanza cautelare anziché sulla base degli accertamenti definitivi del giudice di cognizione (sentenza di non luogo a procedere) e, inoltre, ha utilizzato elementi probatori (intercettazioni) dichiarati inutilizzabili nel giudizio di cognizione. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio, con indicazione di valutare preliminarmente i fatti accertati nel giudizio di assoluzione e se, nel quadro di quei fatti, il comportamento del ricorrente abbia avuto carattere doloso o di grave colpa. La Corte di Cassazione ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 425 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo della pronuncia di non luogo a procedere: la sentenza di non luogo a procedere diventa punto di riferimento per valutare l'ingiustizia della detenzione nel giudizio di riparazione, essendo i fatti accertati in cognizione il parametro principale.
art. 270 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina delle intercettazioni: la Corte ha ribadito che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione non possono essere valorizzate nel giudizio di riparazione, poiché la loro inutilizzabilità concretizza un'illegalità di prova la quale ne determina l'espunzione.
Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008 (Racco)
Giurisprudenza citata nel principio che l'inutilizzabilità delle intercettazioni accertata nel processo penale di cognizione ha effetto anche nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione; il materiale illecito non può essere utilizzato per dimostrare colpa o dolo nel giudizio di riparazione.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Principio secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato provati: il parametro probatorio del processo di cognizione è vincolante per il giudizio di riparazione.
Altra giurisprudenza di Sezione richiamata (es. Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021)
Ulteriori precedenti che confermano l'impossibilità di utilizzare nel giudizio di riparazione gli esiti delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione, anche se l'inutilizzabilità fosse stata riconosciuta per ragioni 'fisiologiche'.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il riferimento fondamentale sono i fatti accertati nel giudizio di cognizione (sentenza di assoluzione o non luogo a procedere): il giudice della riparazione deve basare la propria valutazione su quegli accertamenti.
- Non è consentito utilizzare nel giudizio di riparazione prove (come intercettazioni) che siano state dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione: l'illegalità di un mezzo probatorio ne determina l'espunzione anche ai fini della riparazione.
- Il giudice della riparazione non può rivalutare o ritenere provati elementi che il giudice della cognizione ha escluso: occorre rispettare il perimetro fattuale stabilito dalla decisione definitiva.
- Per escludere l'indennizzo il giudice deve dimostrare che la condotta dell'indagato, così come accertata nel processo di cognizione, abbia avuto connotazioni dolose o di grave colpa tali da costituire concausa dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare.
- Se il provvedimento impugnato fonda la sua valutazione su atti o elementi tratti dall'ordinanza cautelare, il giudice di legittimità può rilevare un errore di prospettazione se non viene confrontata tale valutazione con gli accertamenti definitivi del processo di cognizione.
- In caso di utilizzo di elementi dichiarati inutilizzabili, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio del giudizio di riparazione perché la valutazione di colpa/dolo risulti basata su materiale probatorio lecitamente acquisito e coerente con la decisione di cognizione.
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