Sentenza n. 2529/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto dell'INPS sulla richiesta di riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e delle successive modificazioni, nonché la rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dalla normativa richiamata. Ha inoltre dedotto l'illegittimità del silenzio-rigetto dell'Amministrazione e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo la condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento, oltre accessori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'INPS ha provveduto a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente. L'INPS ha aderito alla richiesta di declaratoria, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevante l'adempimento tardivo dell'Amministrazione intervenuto soltanto in corso di causa, e ha condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, tenendo conto anche della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
È indicato quale fondamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali o contributivi ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio e della riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 4 d.lgs. n. 157/1997
È richiamato quale disposizione contemplante i sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- La materia del contendere deve essere dichiarata cessata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Quando l'amministrazione adempie tardivamente alla pretesa del ricorrente soltanto durante il processo, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione se la sua condotta ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
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