Sentenza n. 1622/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito delle somme per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro, tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, che era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 23 novembre 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accogliendolo. Ha rilevato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza ottemperanda e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale ulteriore inottemperanza
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a garantire l’attuazione della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino al pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato da eseguire.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativa alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando dagli atti non risulta l’esecuzione di un giudicato che impone all’amministrazione il riconoscimento e l’erogazione di somme o benefici determinati, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza di ottemperanza un commissario ad acta, definendone il termine di intervento e subordinandone l’attivazione alla richiesta della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato e, quando il giudicato impone il pagamento di somme, può essere determinata in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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