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Ordinanza

Ordinanza n. 1529/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Permesso di Costruire n. 1 del 08/01/2025, pratica n. SUE/375/2021, relativo a “Interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 7 della L.R. Campania n. 19/2009, con efficientemente energetico e miglioramento sismico”; 2) del Permesso di Costruire n. 423/2017 allo stato non conosciuto; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori conseguenti e, comunque connessi;

Giustizia amministrativa202603032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire n. 1 dell'8 gennaio 2025 e, per quanto non conosciuto, Permesso di costruire n. 423/2017, relativi a interventi di demolizione e ricostruzione con efficientamento energetico e miglioramento sismico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune per interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi della normativa regionale campana, nonché un precedente permesso di costruire non conosciuto e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di legittimità, limitandosi a precisare che le eccezioni preliminari del Comune e della controinteressata e le censure sviluppate nel ricorso richiedono un esame più compiuto nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi del comma X dell'art. 55 c.p.a., non mediante una pronuncia immediata sulla fondatezza delle censure o sulle eccezioni preliminari, ma assicurando tutela cautelare attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso, fissata al 13 gennaio 2027. Il Collegio ha ritenuto che sia le questioni preliminari sia le censure di merito necessitassero di un più approfondito esame. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione dell'udienza di merito in epoca prossima, quando tale misura è ritenuta adeguata alle esigenze cautelari prospettate.

Massime di principio

  • Quando le eccezioni preliminari e le censure di merito richiedono un esame più approfondito incompatibile con la sommaria delibazione cautelare, il giudice può accordare tutela cautelare fissando in tempi ravvicinati l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare idonea quando consente di proteggere adeguatamente la posizione del ricorrente senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
  • L'accoglimento della domanda cautelare mediante fissazione dell'udienza di merito non comporta, di per sé, una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato né sulle eccezioni preliminari.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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