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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9442/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per presunta omissione della notifica del decreto di citazione in appello all'imputato residente all'estero. Sosteneva che la prima notifica tentata in Danimarca per l'udienza del 13/12/2018 non era andata a buon fine a causa di un errore di trascrizione dell'indirizzo da parte della cancelleria, sicche' non poteva ravvisarsi alcuna consapevolezza del processo né obbligo di eleggere domicilio in Italia. Il ricorso invocava quindi un errore di fatto nella valutazione della regolarita' delle notifiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' e perche' il motivo proposto non era consentito dall'ordinamento. Ha ritenuto decisiva la circostanza che, prima della udienza di rinvio al 14/05/2020, l'imputato avesse depositato nomina di difensore e procuratore speciale e avesse eletto domicilio in Danimarca, dimostrando conoscenza del procedimento; in conseguenza la successiva notifica presso il difensore e' stata considerata legittima ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha altresi' precisato che la censura rimane genericamente proposta e costituisce valutazione di diritto/giudizio non sindacabile con il ricorso straordinario per errore di fatto. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regime del ricorso straordinario per errore di fatto: applicabile solo a errori percettivi/fattuali chiaramente individuabili; non puo' essere invocato per contestare valutazioni giuridiche o di merito

  • art. 169, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sulla prima notifica all'estero: la normativa disciplina la notifica preliminare della citazione agli imputati domiciliati all'estero; la Corte ha rilevato che la prima notifica puo' non essere perfezionata ma la conoscenza del procedimento puo' risultare da successivi atti (es. nomina del difensore)

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica presso il difensore di fiducia quando l'imputato non elegge domicilio nello Stato; la Corte ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso d'udienza presso il difensore dopo la nomina depositata dall'imputato

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; qui richiamata per il procedimento scritto

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sent. n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Principio secondo cui, se la causa dell'errore non e' esclusivamente percettiva e la decisione contiene valutazioni, l'errore e' di giudizio e non rientra nel rimedio previsto dall'art. 625-bis

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per presunto errore di fatto (art. 625-bis) e' ammissibile solo per errori percettivi chiari e non per valutazioni giuridiche o di merito; le censure generiche sono inammissibili.
  • Una notifica preliminare all'estero non perfezionata per ragioni tecniche puo' essere superata se l'imputato compie successivi atti processuali che dimostrino la conoscenza del processo (es. deposito di nomina di difensore e elezione di domicilio all'estero).
  • Se l'imputato non elegge domicilio in Italia e risulta conoscenza del procedimento, le notifiche successive presso il difensore di fiducia sono legittime ai sensi dell'art. 161, comma 4.
  • Errori di trascrizione dell'indirizzo da parte della cancelleria possono invalidare una notifica iniziale, ma occorre provare che tale errore ha effettivamente impedito qualsiasi conoscenza del procedimento; in mancanza, atti successivi dell'imputato possono sanare la carenza.
  • Nelle impugnazioni processuali e' fondamentale documentare con precisione le circostanze fattuali (date, tentativi di notifica, motivi di fallimento) per evitare che la censura sia qualificata come generica e inammissibile.

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