Ordinanza n. 1665/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda di risarcimento dei danni derivanti da atti amministrativi già annullati con sentenza del TAR
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di atti illegittimi dell’amministrazione, già annullati con una precedente sentenza del TAR Sicilia. La domanda è stata proposta dalla persona fisica sia in proprio sia quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso limitatamente alla domanda proposta nell’interesse della minore, ritenendo prospettabile il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tale parte. Il Collegio ha invece ritenuto che la domanda proposta in proprio possa essere esaminata dal giudice amministrativo, in quanto riconducibile a materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Non ha ancora deciso né tale questione né la residua domanda risarcitoria proposta in proprio. Ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale unica questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione decisiva non previamente discussa, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in proprio; il testo non specifica ulteriormente la materia.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione relativa all’ammissibilità del ricorso o alla giurisdizione, non previamente discussa dalle parti e potenzialmente decisiva, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione, prima di decidere.
- La giurisdizione amministrativa può essere diversa per domande proposte nello stesso giudizio da soggetti o in qualità differenti; pertanto, la domanda risarcitoria formulata in proprio e quella proposta quale rappresentante della persona minore devono essere valutate separatamente.
- La riconducibilità della domanda risarcitoria a una materia di giurisdizione esclusiva può consentire l’esame della domanda proposta in proprio, senza che ciò determini automaticamente la giurisdizione amministrativa sulla distinta domanda proposta nell’interesse di un minore.
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