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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7543/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato contestando: (1) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa per aver commesso il fatto in ora notturna), sostenendo che l'unico reale aiuto alla commissione del reato fosse stato l'accesso facilitato dalle chiavi lasciate inserite; (2) la mancata concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità ai sensi dell'art. 62 n. 4 c.p., atteso il modesto valore stimato della refurtiva (circa €800) e la restituzione immediata; (3) l'erronea applicazione della recidiva, poiché il precedente reato analogo sarebbe stato commesso oltre 10 anni prima e dunque non indicativo di maggior pericolosità; (4) l'eccessiva durezza della pena in concreto irrogata, non adeguatamente ridotta rispetto al minimo edittale considerando le circostanze personali e il comportamento post delictum (ingresso in comunità terapeutica).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e meramente reiterativi i motivi, confermando che la Corte territoriale aveva motivato in modo ampio e congruo: l'aggravante notturna è stata correttamente ritenuta integrata in presenza di elementi concreti che hanno dimostrato come l'ora notturna e le circostanze locali abbiano efficacemente favorito la commissione del reato; l'attenuante di tenuità non è applicabile ove la valutazione del valore della refurtiva sia stata ritenuta attendibile e la restituzione post factum non rileva; la recidiva è stata correttamente qualificata come reiterata e infra-quinquennale alla luce dei precedenti e delle date; la pena è stata adeguatamente motivata tenuto conto dei precedenti e delle circostanze. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa può essere costituita dall'aver commesso il fatto in ora notturna quando sia provato che l'ora e le condizioni (oscurità, assenza di persone, ubicazione periferica ecc.) abbiano concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa; la mera presenza di altre circostanze favorevoli (es. chiavi lasciate inserite) non esclude la rilevanza dell'ora notturna se questa ha effettivamente agevolato l'azione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il valore intrinseco ed economico del bene sottratto sia pressoché irrilevante; tale valutazione è complessiva e può fondarsi su qualsiasi prova, anche testimoniale; la restituzione della refurtiva post factum non è rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi e gli effetti del ricorso in cassazione; nel caso di ricorso inammissibile per profili di colpa del ricorrente la Corte può condannare lo stesso al pagamento delle spese e disporre l'ammenda a favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U. n. 18/21 (giurisprudenza della Corte di cassazione)

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha confermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare l'aggravante della minorata difesa quando la prova dimostri che la difesa è stata concretamente ostacolata dalle condizioni temporali e ambientali.

Massime di principio

  • L'aggravante per minorata difesa legata all'ora notturna va valutata in concreto: non basta l'indicazione dell'orario, ma occorre dimostrare che oscurità, assenza di persone o conformazione del luogo abbiano effettivamente facilitato il reato o ostacolato la difesa.
  • La circostanza che l'accesso fosse facilitato da chiavi lasciate inserite non esclude automaticamente l'aggravante notturna se le condizioni temporali e ambientali hanno comunque agevolato l'azione criminosa.
  • L'attenuante della particolare tenuità del danno richiede una valutazione complessiva del valore del bene e del danno cagionato; la restituzione post factum non incide sul riconoscimento dell'attenuante.
  • La prova del modesto valore della refurtiva può essere fornita anche con mezzi non documentali (es. testimonianze), ma deve risultare convincente alla luce del complesso probatorio.
  • La qualificazione della recidiva richiede verifica cronologica e del contenuto dei precedenti: condanne anche relativamente recenti possono integrare la recidiva reiterata e incidere sulla determinazione della pena.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione di merito è limitato: censure già esaminate e motivatamente respinte in appello sono difficilmente riammissibili se la motivazione della corte territoriale è ampia e coerente.
  • Un ricorso manifestamente infondato o meramente reiterativo può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a un'ammenda a favore della Cassa delle ammende.

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