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Sentenza

Sentenza n. 873/2026 - Salerno, Sezione 3

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione pubblica intimata e del suo correlato obbligo di provvedere, ex lege e su domanda del privato, a concludere l'iter amministrativo avviato con determinazione, a firma congiunta del Direttore UOC Risorse Umane e del Responsabile UOC Trattamento giuridico e Procedure Concorsuali della P.A. agente, prot. AOURUGGI-0021575-2025 del 31.7.2025, con la emanazione da parte della P.A. agente una determina, conclusiva e finale, di chiusura della procedura di riattribuzione di punteggio e della vicenda concorsuale, con la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Giustizia amministrativa202501747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Azienda sul procedimento di autotutela avviato per la riattribuzione dei punteggi della prova scritta e per le conseguenti determinazioni sull'ammissione alle prove concorsuali e sulla graduatoria definitiva

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e dell'obbligo dell'Azienda di concludere con un provvedimento espresso il procedimento, avviato il 31 luglio 2025, di riattribuzione dei punteggi della prova scritta del concorso pubblico per quattro posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale con funzioni di Data Manager. La ricorrente deduceva il mancato esercizio del potere conclusivo e rappresentava di avere superato tutte le prove selettive, ritenendo di vantare una posizione utile nella graduatoria definitiva.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Azienda ha adottato la deliberazione n. 58 del 19 febbraio 2026, con la quale ha concluso il procedimento e approvato la graduatoria definitiva di merito, nella quale risultavano utilmente classificati e vincitori soltanto tre concorrenti e non figurava la ricorrente. Il TAR ha ritenuto che l'adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, soddisfi l'interesse azionato nel giudizio contro il silenzio, consistente nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell'Amministrazione; l'interesse azionato consiste nell'ottenere una manifestazione espressa della volontà amministrativa.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta il provvedimento che soddisfa l'interesse azionato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e di tempestiva conclusione dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenere dall'Amministrazione una formale manifestazione espressa di volontà e non necessariamente un provvedimento di contenuto favorevole al ricorrente.
  • L'adozione, durante il giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal fatto che il provvedimento accolga o respinga l'istanza o produca un esito favorevole o sfavorevole per il ricorrente.
  • Quando l'Amministrazione conclude il procedimento nel corso del giudizio, il giudice può definire la controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità sostanziale del provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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