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Sentenza

Sentenza n. 409/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 326 del 25/06/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 326 del 25 giugno 2025, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25, oltre alle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, deducendo di averla notificata in forma esecutiva e di aver atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza ricevere il bonus riconosciuto. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale sostituzione del Ministero e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è opposto con memoria formale e ha successivamente depositato atti preordinati al pagamento; la ricorrente ha tuttavia riferito di non aver ancora ricevuto gli accrediti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in base alla sentenza. Ha ritenuto che gli avvisi ministeriali per la raccolta di nuove richieste e l’invocato dovere di collaborazione non imponessero alla creditrice di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, prima di tutelarsi in giudizio: non risultava una norma che subordinasse il soddisfacimento del credito agli adempimenti della procedura telematica o sospendesse i giudizi. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute e ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, che, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, dovrà rilasciare e accreditare la carta docente e provvedere agli eventuali importi ancora insoluti. Per l’attività eventualmente svolta è previsto un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, liquidabile dopo la verifica documentata dell’ottemperanza. Ha negato l’astreinte, ritenendola iniqua in considerazione della difficoltà degli uffici e della natura contributiva dell’erogazione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e all’Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in base alla predetta sentenza;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e predisporre la sostituzione commissariale per il caso di inutile decorso; nel caso concreto ha escluso la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e), perché iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 326 in data 25 giugno 2025, con la quale il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre le spese legali.

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione riconosciuto alla docente per gli anni scolastici indicati nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza

    Il termine previsto dalla disposizione è stato considerato dalla ricorrente quale periodo di attesa già decorso prima della proposizione dell’ottemperanza; il TAR non ne sviluppa una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • L’esecuzione del giudicato che riconosce il bonus carta del docente non può essere subordinata a una nuova richiesta mediante procedura telematica o a un’attesa senza tempi certi, in assenza di una norma che imponga tali adempimenti o sospenda l’esecuzione giudiziale.
  • Quando dagli atti non risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto in forza di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di inottemperanza.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle circostanze del caso e alla natura dell’erogazione, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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