Cassazione Civile, Ordinanza n. 30140/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un medico odontoiatra aveva presentato istanze di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009, assumendo di non essere soggetto al tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. Il ricorso contro il silenzio-rifiuto era stato accolto solo per l'annualità 2003 e respinto per le altre annualità; la CTR aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del dato che le spese dichiarate per ciascun anno, soprattutto per locazioni finanziarie e compensi a terzi, erano superiori al reddito imponibile. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 per avere il giudice di merito fondato la decisione sul solo superamento delle spese rispetto al reddito, senza una valutazione qualitativa delle stesse; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 per errata valutazione della prova circa l'assenza di un'attività autonomamente organizzata; 3) nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha rilevato preliminarmente il giudicato interno favorevole al contribuente per l'annualità 2003. Nel merito, ha ritenuto che il fatto che il professionista operi presso più strutture non sia, da solo, sufficiente a integrare l'autonoma organizzazione, se tali strutture sono solo strumentali a un più comodo esercizio dell'attività. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva indagato la natura dei compensi a terzi, in larga parte relativi all'acquisto di materiale protesico, elemento che poteva invece deporre per l'assenza di un laboratorio odontoiatrico interno e quindi per la non decisività del presupposto impositivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
il presupposto impositivo dell'IRAP richiede una verifica concreta dell'autonoma organizzazione, non desumibile automaticamente dal solo rapporto tra ammontare delle spese e reddito imponibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge nella qualificazione del presupposto IRAP e nella valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione asseritamente carente o contraddittoria
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova sull'assenza del presupposto impositivo
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il ricorso a presunzioni non correttamente valutate
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP dei professionisti, l'autonoma organizzazione non può essere affermata in modo automatico sulla base del solo dato quantitativo delle spese sostenute, occorrendo una verifica anche qualitativa della loro natura e del loro collegamento con una struttura organizzata.
- L'utilizzo di più studi o strutture professionali non integra di per sé autonoma organizzazione quando tali strutture risultino meri supporti logistici per un più agevole svolgimento dell'attività.
- Nella controversia sul rimborso IRAP il giudice di merito deve esaminare in concreto gli elementi dedotti dalle parti, valutando se spese per collaborazioni o acquisti di materiali siano indice di organizzazione autonoma oppure di normale esercizio professionale privo di struttura imprenditoriale.
- Se il giudice di merito omette l'indagine sulla natura delle spese e degli apporti di terzi ai fini del presupposto IRAP, la decisione è cassabile per erronea applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.
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