Sentenza n. 522/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Urbino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 48/2024 (n. 147/2023 rg), pubblicata il 29 maggio 2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora completata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, relativa al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha documentato che il Ministero ha comunicato l'avvio dell'iter procedimentale per il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza. Poiché tale circostanza non è stata contestata e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ritenendo prossima la piena soddisfazione della propria pretesa, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'avvio dell'iter amministrativo per il pagamento avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, poiché l'Amministrazione si è attivata solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, tenendo conto del fatto che l'Amministrazione ha comunque evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in combinato disposto con l'art. 93 c.p.c.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'avvio da parte dell'Amministrazione dell'iter diretto all'adempimento della sentenza può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse e non emergano ragioni per dubitare della piena soddisfazione della pretesa.
- La sopravvenuta improcedibilità del giudizio per carenza di interesse non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese quando l'attivazione amministrativa sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso e abbia quindi reso necessario l'avvio del processo.
- Nella liquidazione delle spese, il giudice può tenere conto del comportamento successivo dell'Amministrazione che, pur attivandosi tardivamente, abbia evitato ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria.
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