Ordinanza n. 350/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di nomina di un commissario ad acta presso un’IPAB, incaricato di valutare e contestare in giudizio le pretese creditorie della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale con cui è stato nominato un commissario ad acta presso un’IPAB per la durata di tre mesi, con il compito di valutare le sue pretese creditorie e resistervi in giudizio a tutela dell’ente. Sono stati inoltre contestati gli atti connessi e presupposti, compresa la procura alle liti conferita dal commissario per proporre opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente. È stata chiesta, in via incidentale, la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il commissario ad acta si è costituito, mentre l’IPAB non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la nomina del commissario fosse funzionale all’esercizio del diritto di difesa dell’IPAB, garantito dall’art. 24 Cost., esercitato mediante l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente. Ha inoltre valorizzato la prossimità dell’udienza di comparizione nel giudizio civile, fissata per luglio 2026, e ha rilevato che il pregiudizio dedotto consisteva sostanzialmente nella possibilità di riscuotere un credito la cui esistenza e consistenza devono ancora essere accertate dal giudice civile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dell’IPAB non costituita.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La nomina del commissario ad acta è stata ritenuta funzionale a consentire all’IPAB di esercitare il diritto di difesa mediante opposizione al decreto ingiuntivo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sull’istanza cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la nomina di un commissario ad acta presso un ente può essere ritenuta legittimamente funzionale all’esercizio del diritto di difesa dell’ente in un giudizio civile relativo a pretese creditorie, ove il commissario sia incaricato di valutare tali pretese e di resistervi.
- Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il pregiudizio prospettato consiste soltanto nel differimento della riscossione di un credito la cui esistenza e consistenza devono ancora essere accertate dal giudice civile.
- La prossimità dell’udienza nel giudizio civile nel quale è contestata la pretesa creditoria può escludere l’attualità o la gravità del pregiudizio cautelare, soprattutto quando la controversia amministrativa incide su una situazione patrimoniale ancora controversa.
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