Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 7/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, e in particolare dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad, sulla richiesta del 7 settembre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza; il ricorrente si è dichiarato soddisfatto dell'avvio del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato una condotta satisfattiva rispetto alla richiesta azionata, convocando il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate. È stato fatto salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, considerato ragionevole il termine entro il quale la Rappresentanza diplomatica ha dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva rispetto alla pretesa azionata e il ricorrente si dichiara soddisfatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto riscontro dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente quando il comportamento amministrativo abbia reso necessario il ricorso, anche se il riscontro è intervenuto entro un termine ritenuto ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.