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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11896/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un soggetto destinatario di un'ingiunzione di pagamento basata sul debito residuo di un finanziamento. L'opposizione è stata respinta in primo grado e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In appello, la corte territoriale ha ritenuto autentica la sottoscrizione del contratto, ha giudicato nuove e quindi inammissibili le deduzioni sull'usurarietà degli interessi moratori, ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, ha escluso che fossero stati applicati interessi moratori e ha negato la prova dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese. Ha inoltre considerato generiche o nuove le doglianze su clausole vessatorie, contratto monofirma e interessi composti. Nel ricorso per cassazione il debitore ha articolato sette motivi, deducendo in sintesi: omessa pronuncia e motivazione mancante, violazione dell'art. 342 c.p.c. sulle conclusioni in appello relative alla tutela del consumatore e agli interessi composti/anatocistici e moratori; contestazione della ritenuta autografia della firma; censura del giudizio di legittimità del contratto per asserite clausole non leggibili, contratto monofirma e mancata consegna di copia; violazione del codice del consumo; deduzione dell'anatocismo connesso all'ammortamento alla francese; questioni su spese di assicurazione obbligatoria e istruttoria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici, non autosufficienti, diretti a contestare accertamenti di fatto riservati al merito, ovvero nuovi rispetto ai gradi precedenti, e in parte non idonei a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che le doglianze erano in larga parte generiche, nuove o rivolte a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrati i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nel procedimento accelerato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. È stato anche disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta consente una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna per responsabilità aggravata, quale indice di abuso del processo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi e si limita a riproporre questioni generiche.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione assente è inammissibile quando non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche; deduzioni generiche o nuove sono inammissibili.

  • art. 345 c.p.c.

    Sono inammissibili in appello le domande e le questioni nuove non ritualmente proposte in primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità dei motivi e non può risolversi in censure vaghe o meramente fattuali.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e consentire il controllo della decisività delle allegazioni e della loro deduzione nei gradi di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, qui in tema di interessi praticati dal finanziatore dopo l'inadempimento.

  • art. 117 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta solo apparente, perché mascherava una contestazione di merito sulla leggibilità delle clausole.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che consentisse di superare il divieto di novità e la natura fattuale delle doglianze.

  • D.lgs. n. 206 del 2005

    La deduzione sulla tutela del consumatore è stata considerata generica e quindi inidonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato giustifica la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione di una somma equitativa, oltre al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma di inserzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • Cass. Sez. U. n. 19597 del 2020

    Ai fini dell'usura rileva l'interesse concretamente praticato dal finanziatore dopo l'inadempimento, distinguendo interessi corrispettivi e moratori.

  • Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023

    Il mancato adeguamento alla proposta nel procedimento accelerato, poi confermata nella decisione definitiva, legittima la condanna ex art. 96 c.p.c. come ipotesi di abuso del processo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere fatte valere, sotto la veste di violazione di legge, censure che mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto o delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non sono ammissibili doglianze generiche, confuse o prive dell'indicazione degli atti in cui la questione sarebbe stata dedotta nei gradi precedenti.
  • Le questioni nuove, non introdotte tempestivamente nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in appello o in cassazione.
  • In tema di usura nei rapporti di finanziamento, occorre distinguere interessi corrispettivi e moratori; per verificare l'usura assume rilievo l'interesse concretamente applicato dal finanziatore dopo l'inadempimento.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può integrare i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, quale indice normativo di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoUsura bancariaAnatocismo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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