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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 5475 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sentenza - motivazione ed oggetto - contraddittorietà - motivazione apparente - nullità della sentenza - istituto della correzione della sentenza - non applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha presentato un'istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 5075/6/18, sostenendo che vi fosse un contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione sembrava riferirsi a una materia diversa dall'oggetto della controversia. La Commissione ha ritenuto che tale situazione non costituisse un semplice errore materiale correggibile, ma un possibile vizio di contraddittorietà o di motivazione apparente, incompatibile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 c.p.c.

La decisione

L'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile. La contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.; tale nullità deve essere eventualmente fatta valere mediante ricorso per cassazione, non attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale. La Commissione ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non può essere emessa una pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 2, codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La disposizione è stata richiamata per affermare che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, o una motivazione solo apparente e non pertinente all'oggetto del giudizio, determina la nullità della sentenza.

  • Art. 287 codice di procedura civile

    Il giudice può, d'ufficio o su istanza di parte, correggere le sentenze e le ordinanze che contengono omissioni o errori materiali o di calcolo.

    Il procedimento di correzione è limitato agli errori materiali o di calcolo immediatamente riconoscibili e non può essere utilizzato per sanare contraddizioni sostanziali tra motivazione e dispositivo o una motivazione apparente.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo per errori formali, evidenti e non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Quando motivazione e dispositivo sono insanabilmente contraddittori, non è possibile stabilire quale parte prevalga né ricostruire la decisione mediante un'interpretazione complessiva: il vizio comporta la nullità della sentenza.
  • Una motivazione non pertinente all'oggetto della causa o meramente apparente può costituire un vizio di nullità da far valere con il mezzo di impugnazione previsto, normalmente il ricorso per cassazione.
  • Nel procedimento di correzione non si possono risolvere errori giuridici, rivalutare il contenuto della decisione o sostituire una motivazione con un'altra.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di correzione non decide nuovamente il merito della controversia, ma stabilisce soltanto che il vizio denunciato deve essere fatto valere attraverso il corretto strumento processuale.

Testo integrale

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