Cassazione Penale, Sentenza n. 39584/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, con declaratoria ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. La sospensione dei termini per emergenza pandemica è stata ritenuta inapplicabile nel caso di specie.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. Il reato (evasione, art. 385 c.p.) sarebbe stato commesso il 24/12/2014; la prescrizione ordinaria di sei anni e mezzo era stata interrotta dalla sentenza di primo grado del 14/01/2016, facendo ripartire un termine intermedio di sei anni, maturato il 14/01/2022. La sentenza di appello è del 22/02/2022, quindi intervenuta dopo la maturazione della prescrizione. Inoltre è stato valutato che la sospensione "Covid" (art. 83 d.l. 17/03/2020, n.18) non opera perché il giudizio di appello non era pendente nel periodo di sospensione (decreto di citazione per appello del 25/01/2022).
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che incrimina il reato di evasione; usata per identificare il fatto e il termine di prescrizione applicabile.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; fondata la ammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito (legge 18/12/2020, n.176) e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n.228 convertito (legge 25/02/2022, n.15)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 228/2021
Riferite alla trattazione del procedimento in forma cartolare (assenza di discussione orale), norme procedurali applicate al caso.
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18 (convertito dalla legge 24/04/2020, n.27)
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n.18
La norma sulla sospensione "assoluta" delle attività processuali per la prima fase dell'emergenza pandemica si applica solo ai procedimenti che fossero già pendenti e con termini procedurali operanti nel periodo di riferimento; nel caso, il giudizio di appello non era pendente allora, quindi la sospensione non ha inciso sul decorso della prescrizione.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Obbligo per la Corte di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e di annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando la prescrizione è maturata anteriormente alla pronuncia impugnata.
Massime di principio
- È ammissibile in Cassazione un ricorso che abbia come unico motivo la deduzione della estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
- La prescrizione interrotta da una sentenza di primo grado ricomincia a decorrere dal punto di interruzione; occorre calcolare con precisione le date (fatto, interruzione, termine intermedio e pronuncia di grado successivo) per verificare la maturazione.
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la decisione di merito (art. 129 cod. proc. pen.).
- Le misure normative di sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 operano solo per i procedimenti effettivamente pendenti e con termini operativi nel periodo della sospensione; non si estendono automaticamente a giudizi non ancora instaurati o il cui termine non fosse in corso nel periodo di sospensione.
- In casi simili è fondamentale verificare la data del provvedimento interruttivo (es. sentenza di primo grado), la durata della prescrizione applicabile al reato, la data di eventuali atti successivi (es. decreto di citazione per appello) e l'effettivo impatto di eventuali sospensioni legislative sul decorso dei termini.
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