Sentenza n. 214/2026 - Catania, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso principale: per l'annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato della procedura di gara aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell'impianto di -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS-, CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-, di cui alla determina del RUP n. -OMISSIS-, nonché della relativa comunicazione; - della relazione del RUP prot. n. -OMISSIS-; - del bando pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data -OMISSIS-, unitamente al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, nonché ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante ove interpretati in senso contrario alle ragioni prospettate in ricorso; - dei verbali della Commissione giudicatrice; - della determina a contrarre della Stazione Appaltante n. -OMISSIS-; - della determina n. -OMISSIS-, di nomina della Commissione giudicatrice; - della determina di avvio prot. n. -OMISSIS-; - della nota del RUP di riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto; nonché per l'accertamento e la declaratoria: del diritto all'aggiudicazione della gara di appalto di cui è causa in favore della ricorrente e del conseguente diritto alla stipula del contratto; ovvero, in via gradata, dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e/o del diritto al subentro di -OMISSIS-; nonché, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni e dei soggetti intimati, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno per equivalente, nel caso di totale o parziale esecuzione dell'appalto da parte del RTI controinteressato; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-in data -OMISSIS-: per l’annullamento - dei verbali di gara n. -OMISSIS-(doc. 1), n. -OMISSIS- (doc. 2), n. -OMISSIS- (doc. 3), n. -OMISSIS- (doc. 4) e nn. -OMISSIS- (docc. 5 e 6), relativi alla procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS-, CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-, nella parte in cui è stata ammessa l’offerta presentata dal -OMISSIS- la quale, di contro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi; - della relazione del RUP prot. n. -OMISSIS- (doc. 7); - di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori relativi a un impianto di trattamento della frazione umida, nonché gli atti di gara e la valutazione delle offerte
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha contestato l’aggiudicazione deducendo che la Commissione aveva illegittimamente attribuito zero punti ai sub-criteri tecnici C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, relativi rispettivamente alla riduzione del consumo idrico, alla producibilità specifica di biogas, alla riduzione delle emissioni odorigene e alla riduzione del consumo elettrico. Le relative informazioni erano contenute in quattro dichiarazioni separate, allegate alla Relazione Unica, mentre il disciplinare prevedeva un unico file e un limite massimo di 25 pagine. La Commissione aveva ritenuto non valutabile il contenuto eccedente o separato, attribuendo zero punti. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 36 e 101 del d.lgs. 36/2023, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, non aggravamento, proporzionalità e risultato, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il superamento dei limiti dimensionali non potesse comportare lo stralcio di parti sostanziali dell’offerta. È stata inoltre contestata la mancata attribuzione di punteggio per il sub-criterio D.2 relativo ai profili ESG, in ragione della ritenuta inidoneità delle certificazioni prodotte. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che l’offerta della ricorrente principale fosse stata sottoscritta da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi, poiché la procura interna limitava la partecipazione a gare di importo inferiore a quello dell’appalto. La ricorrente principale ha replicato richiamando una successiva delibera dell’organo societario competente e, in subordine, il soccorso istruttorio o la ratifica.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, ritenendolo infondato. La partecipazione alla gara era stata specificamente autorizzata da una delibera del Consiglio di Gestione, che aveva conferito il mandato per la procedura e superato eventuali limiti di valore contenuti in precedenti procure interne. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche ipotizzando un vizio di rappresentanza, esso avrebbe avuto natura meramente formale e sarebbe stato sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, oppure mediante ratifica ai sensi dell’art. 1399 c.c., non incidendo sul contenuto dell’offerta né sulla par condicio. Il ricorso incidentale è stato quindi respinto. Il ricorso principale è stato accolto limitatamente alla censura relativa ai sub-criteri C.2.1-C.2.4. Il limite dimensionale e l’obbligo di presentazione in un unico file non potevano essere interpretati nel senso di imporre lo stralcio automatico di parti sostanziali dell’offerta tecnica. Una simile conseguenza avrebbe introdotto una sanzione espulsiva non prevista da una norma primaria e sarebbe stata contraria ai principi di tassatività delle cause di esclusione, imparzialità, buon andamento e risultato. La stazione appaltante e il controinteressato non avevano inoltre dimostrato uno specifico vantaggio competitivo derivante dall’uso delle pagine aggiuntive o degli allegati separati. È stata invece respinta la censura relativa al sub-criterio D.2, poiché le certificazioni ESG prodotte non provenivano da organismi dotati degli accreditamenti specificamente richiesti dalla lex specialis; in tale parte la Commissione aveva correttamente applicato una prescrizione chiara e sostanziale. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione e gli atti connessi, ordinando alla stazione appaltante di riesaminare l’offerta tecnica della ricorrente principale, valutando nel merito le dichiarazioni relative ai sub-criteri C.2.1-C.2.4 e rideterminando la graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate. È stata accolta anche l’istanza di oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato impedisce di privilegiare formalismi privi di concreta giustificazione a scapito della selezione dell’offerta migliore.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alla procedura di gara; il testo non esplicita una distinta interpretazione decisiva.
art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio può sanare vizi formali della sottoscrizione o della rappresentanza quando non modifica il contenuto dell’offerta e non altera la par condicio.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento ostano a una sanzione formalistica che impedisca la valutazione sostanziale di elementi dell’offerta senza concreta lesione della concorrenza.
art. 1399 c.c.
La ratifica dell’operato del falsus procurator può sanare il vizio di rappresentanza relativo alla sottoscrizione dell’offerta, se non viene alterato il contenuto dell’offerta né compromessa la par condicio.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando sussista un interesse meritevole di tutela connesso alla riservatezza, ai diritti o alla dignità della parte.
Massime di principio
- Una clausola della lex specialis che impone limiti dimensionali all’offerta tecnica non può essere interpretata nel senso di comportare automaticamente lo stralcio di parti sostanziali dell’offerta, quando tale conseguenza non sia prevista da una norma primaria e non sia giustificata da una concreta lesione della par condicio.
- Il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica può rilevare ai fini della gestione ordinata e spedita della procedura, ma non può trasformarsi in una sanzione espulsiva di fatto o nella mancata valutazione automatica di elementi sostanziali dell’offerta, in contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità e risultato.
- L’asserito vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali deve essere dimostrato in concreto; non è sufficiente invocare in astratto la violazione della par condicio per escludere o non valutare il contenuto dell’offerta.
- Il vizio formale relativo ai poteri di sottoscrizione dell’offerta non impone l’esclusione quando la partecipazione sia stata successivamente o contestualmente autorizzata dall’organo societario competente; anche in mancanza di tale autorizzazione, il vizio può essere sanabile mediante soccorso istruttorio o ratifica, se non incide sul contenuto dell’offerta e non altera la concorrenza.
- Una prescrizione della lex specialis relativa a un requisito sostanziale della documentazione, come l’accreditamento degli organismi certificatori richiesti per un criterio ESG, deve essere applicata quando sia chiara e inequivocabile; la mancata conformità della documentazione giustifica la non attribuzione del relativo punteggio.
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