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Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del 16 dicembre 2024, comunicata il 17 successivo dicembre, con la quale Milano Ristorazione S.p.a. ha escluso la ricorrente dal lotto 2 della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi”, disponendo anche l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria e la segnalazione all’ANAC; - della nota del 30 ottobre 2024, con la quale la commissione giudicatrice ha informato il RUP del riscontro di somiglianze stilistiche e di contenuto tra l’offerta della ricorrente e quella di un’altra concorrente (Leonardos S.r.l.); - in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 comunicato all’esponente il 17 dicembre 2024; - della nota del 18 dicembre 2024 con la quale Milano Ristorazione ha escusso la polizza fideiussoria n. 2024/13/6684870 stipulata dalla DOM.PLA, chiedendo alla Compagnia di corrispondere l’intero importo garantito pari ad € 81.369,46 - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro nel servizio o, in subordine, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202500136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 2 di una procedura aperta, con escussione della garanzia fideiussoria provvisoria, segnalazione all’ANAC e aggiudicazione conseguente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto 2 della procedura aperta per l’affidamento di servizi di trasporto pasti e prodotti accessori, nonché gli atti connessi, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. L’esclusione era stata adottata dopo che la commissione giudicatrice aveva segnalato al RUP somiglianze stilistiche e di contenuto tra l’offerta della ricorrente e quella di un’altra concorrente. Sono state inoltre contestate l’escussione della garanzia provvisoria, la segnalazione all’ANAC, l’aggiudicazione del lotto 2 e, ove stipulato, l’efficacia o validità del contratto, con domanda di subentro o di risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta dalla riammissione in gara in tutti i lotti e dall’aggiudicazione del lotto 3, con conseguente venir meno del pregiudizio derivante dall’escussione della cauzione e dalla segnalazione all’ANAC nei lotti indicati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui il proprio interesse era stato spontaneamente e integralmente soddisfatto dalla stazione appaltante. La riammissione in gara, il venir meno degli effetti pregiudizievoli relativi alla cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC e l’aggiudicazione del lotto 3 hanno eliminato l’interesse alla decisione sulle censure rivolte all’esclusione dal lotto 2. Le spese sono state compensate, ma Milano Ristorazione S.p.A. è stata condannata alla rifusione del contributo unificato, in ragione del riconoscimento obiettivo delle ragioni della ricorrente da parte della stazione appaltante e della successiva riedizione dell’attività amministrativa anche alla luce del giudicato formatosi su precedenti sentenze del TAR relative ad altri lotti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti o comportamenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione.
  • Quando la soddisfazione dell’interesse del ricorrente deriva da una riedizione dell’attività amministrativa e da un riconoscimento obiettivo delle sue ragioni, il giudice può compensare le spese ma porre a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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