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Sentenza

Sentenza n. 6795/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del Decreto INGV n. 3037 del 29.12.2025 di approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per n. 45 posti di Primo Ricercatore – II livello, con richiesta di annullamento previa sospensione.

Giustizia amministrativa202603380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per 45 posti di primo ricercatore – II livello, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per i titoli e al collocamento in graduatoria

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria della procedura selettiva interna bandita ai sensi dell'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006 per la copertura di posti di primo ricercatore – II livello, contestando il punteggio di 43,50 attribuito ai propri titoli e il conseguente collocamento al 58° posto. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, ritenendo che la procedura riguardasse il passaggio da una posizione a un'altra all'interno della medesima area funzionale e non una progressione verticale comportante il mutamento dello status professionale o una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione amministrativa le procedure concorsuali, anche interne, dirette a una progressione verticale con passaggio a un'area o categoria funzionale superiore, caratterizzata da una diversa professionalità, autonomia e responsabilità e da una novazione oggettiva del rapporto. Restano invece devolute al giudice ordinario le controversie relative alle progressioni economiche o professionali interne alla stessa area, anche quando comportino l'attribuzione di una qualifica o posizione superiore. Applicando tale criterio alla disciplina dell'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006 per gli enti di ricerca, il TAR ha qualificato la procedura per il passaggio alla posizione di primo ricercatore come selezione interna nell'ambito della medesima area funzionale, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria. È stata espressamente riconosciuta la possibilità di riproporre il processo davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001

    «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione amministrativa comprende le procedure concorsuali di assunzione, incluse le progressioni interne soltanto quando comportino una vera progressione verticale con mutamento qualitativo della posizione professionale e novazione oggettiva del rapporto.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Le progressioni e gli sviluppi professionali all'interno della medesima area o categoria sono ricondotti alla gestione del rapporto di lavoro e alle controversie devolute al giudice ordinario.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti relativi alle progressioni interne alla stessa area sono adottati dall'amministrazione con i poteri e la capacità del datore di lavoro privato.

  • art. 15 CCNL 7 aprile 2006 per gli Enti di ricerca

    La procedura selettiva prevista dalla disposizione, relativa al passaggio alla posizione di primo ricercatore, è stata qualificata come progressione interna alla medesima area funzionale e non come progressione verticale idonea a radicare la giurisdizione amministrativa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie sulle procedure selettive interne appartengono alla giurisdizione amministrativa solo quando la procedura comporti una progressione verticale, ossia il passaggio a un'area o categoria funzionale qualitativamente diversa, con mutamento dello status professionale e novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
  • Le controversie relative a progressioni economiche o professionali interne alla medesima area o categoria, anche se comportano l'attribuzione di una posizione o qualifica superiore, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La qualificazione della procedura interna ai fini del riparto di giurisdizione deve essere effettuata interpretando le fonti che la disciplinano e verificando in concreto se le posizioni appartengano ad aree omogenee oppure siano caratterizzate da un diverso grado di autonomia, responsabilità e professionalità; non è decisiva la denominazione formale utilizzata dalla contrattazione collettiva.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda secondo le condizioni previste dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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