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Sentenza

Sentenza n. 13456/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha negato al Dott. Paolo Petralia l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica, richiesta con domanda progr. n. 93517 nell'ambito della “Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021, come rettificato da D.D. 589/2021 per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica (doc. 1); - dell'atto con il quale la Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica, nominata con Decreto Direttoriale n. 1617 dell'8 luglio 2021 e composta dai Prof. Betti Giusti, Massimo Libra, Marcello Maggiolini, Silvano Sozzani, Alessandro Weisz ha espresso giudizio negativo all'abilitazione scientifica nazionale del Dott. Paolo Petralia; - del giudizio collegiale espresso dalla predetta Commissione e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (doc. 2); del parere pro veritate espresso dalla Prof. Valentina Gazzaniga ai sensi dell'art. 16 della L. n. 240/2010 (doc. 3); - del Decreto Direttoriale n. 1617 dell'8 luglio 2021 di nomina della Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica (doc. 3-bis) - di tutti gli atti del procedimento e, segnatamente, dei verbali della Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia clinica nominata con Decreto Direttoriale n. 1617 dell'8 luglio 2021, compresi i relativi allegati, - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con la procedura, quand'anche non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto possa occorrere, degli atti abilitativi conseguenti.

Giustizia amministrativa202402459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di abilitazione scientifica nazionale, deducendo: violazione dell'art. 16 l. 240/2010 quanto ai requisiti dell'esperto revisore, censura poi superata; violazione dell'autovincolo procedimentale nella scelta e nell'utilizzo del revisore; illegittimità della valutazione dei titoli per difetto assoluto di motivazione, mancata acquisizione del parere pro veritate sui titoli, insussistenza dei presupposti e disparità di trattamento; illegittimità della valutazione delle pubblicazioni per omessa considerazione della monografia presentata, mancata applicazione dei criteri dell'art. 4 d.m. 120/2016, contraddittorietà tra il parere del revisore e i giudizi dei commissari sulla coerenza della produzione con il SSD MED/02 e mancata valutazione di originalità e rigore metodologico; infine, illegittimo appiattimento della Commissione sul parere dell'esperto. La Commissione aveva riconosciuto il superamento delle soglie quantitative, ma aveva riconosciuto soltanto un titolo sui sette selezionati e aveva espresso giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni. La motivazione relativa ai titoli consisteva nella formula identica e generica secondo cui le dichiarazioni non ottemperavano ai criteri della Commissione. Quanto alle pubblicazioni, il giudizio valutativo si concentrava su due lavori e non considerava la monografia "Curare la persona. La dimensione umana della medicina", pur avendone il parere pro veritate riconosciuto alcuni elementi apprezzabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi terzo e quarto. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla valutazione dei titoli, poiché la formula "non ottempera ai Criteri" era apodittica, tautologica e priva di riferimenti individualizzanti alle diverse attività dichiarate per ciascun titolo. La Commissione, pur potendo negare il riconoscimento dei titoli nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, avrebbe dovuto indicare sinteticamente le ragioni specifiche del mancato soddisfacimento di ciascun criterio. Le controdeduzioni depositate in giudizio non potevano sanare il vizio, perché introducevano per la prima volta le ragioni sostanziali del diniego e costituivano integrazione postuma della motivazione. È stato inoltre accolto il motivo relativo alla valutazione delle pubblicazioni: l'omessa considerazione, nella parte valutativa, della monografia di maggiore impegno scientifico, già descritta dal revisore come contenente elementi apprezzabili, determinava incompletezza e contraddittorietà interna della motivazione. Il giudizio non aveva adeguatamente composto neppure la divergenza tra il riconoscimento, da parte del revisore, della riconducibilità della bioetica al SSD MED/02 e le valutazioni di alcuni commissari sulla limitata attinenza della produzione, né aveva applicato correttamente il criterio della collocazione editoriale previsto dall'art. 4, lett. d), d.m. 120/2016. Sono state assorbite le censure sul merito scientifico, sull'autovincolo nella scelta del revisore e sull'appiattimento sul parere pro veritate. Il giudizio di non idoneità è stato annullato integralmente, poiché i vizi riguardavano due dei tre pilastri cumulativi della valutazione ASN e non era possibile stabilire ex post l'incidenza di una corretta valutazione dei titoli sull'esito complessivo. L'Amministrazione dovrà procedere ab initio a una nuova valutazione, con Commissione in diversa composizione e con motivazione sufficiente, coerente e non contraddittoria. La sentenza non riconosce il diritto all'abilitazione, ma impone la riedizione della valutazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e l'acquisizione del parere dell'esperto revisore nei casi previsti, tra cui la mancanza di rappresentanza del settore scientifico-disciplinare nella Commissione.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    Individua tassativamente i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra cui coerenza con il settore, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, numero e continuità delle pubblicazioni e rilevanza nel settore.

  • d.m. 589/2018

    Stabilisce i valori soglia quantitativi rilevanti per la valutazione ASN; nel caso concreto il candidato li aveva superati tutti.

  • artt. 3, 4, 5 e 6 d.m. 120/2016

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità di valutazione della Commissione; il giudice ha deciso la causa principalmente sul difetto di motivazione dei giudizi su titoli e pubblicazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo della Commissione, pur espressione di discrezionalità tecnica non sostituibile dal giudice, deve essere assistito da una motivazione concreta, intelligibile e verificabile, non potendo fondarsi su formule stereotipate o meramente assertive.
  • Quando il candidato dichiara attività differenziate riconducibili a più categorie di titoli, il diniego di ciascun titolo deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni specifiche per cui l'attività dichiarata non soddisfa il relativo criterio; la formula generica riferita indistintamente a più titoli integra difetto di motivazione.
  • Le ragioni tecnico-discrezionali del diniego non possono essere introdotte per la prima volta nelle controdeduzioni processuali quando l'atto impugnato sia privo di una motivazione effettiva; tale integrazione postuma viola il principio di separazione dei poteri e non sana il vizio dell'atto.
  • Nella valutazione complessiva delle pubblicazioni ASN non è necessario esaminare analiticamente ogni lavoro, ma la Commissione non può omettere l'opera di maggiore impegno scientifico, soprattutto quando il revisore ne abbia rilevato elementi positivi; l'omissione può determinare incompletezza e contraddittorietà interna della motivazione.
  • La Commissione deve applicare i criteri normativi di valutazione delle pubblicazioni secondo il loro contenuto effettivo: il criterio della collocazione editoriale riguarda editori, collane o riviste che adottino procedure trasparenti di valutazione della qualità, e non può essere sostituito da parametri diversi, come la mera diversificazione delle sedi di pubblicazione.
  • Quando i vizi motivazionali riguardano due dei pilastri cumulativi sui quali si fonda il giudizio ASN, l'annullamento deve investire integralmente il giudizio e l'Amministrazione deve rinnovare ab initio la valutazione, senza che ciò comporti il riconoscimento diretto dell'abilitazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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