Cassazione Penale, Sentenza n. 34237/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione dell'art. 521 c.p.p.: l'imputazione contestava il furto come commesso in un'unica giornata (28/10/2014), mentre dall'istruttoria e dalla sentenza di appello emergerebbe che il furto sarebbe stato consumato in più giorni; ciò avrebbe leso il diritto di difesa perché la difesa aveva basato la propria tesi sull'impossibilità di trasportare 12 quintali di ottone in un unico tragitto con la Fiat Punto e sarebbe rimasta sorpresa da una diversa ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul profilo della data di consumazione ha ritenuto che la questione fosse già oggetto dell'istruttoria e dell'appello (la difesa aveva sollevato la tesi di diverse date) e che la modifica prospettata non avesse i caratteri di trasformazione radicale della fattispecie tale da pregiudicare il diritto di difesa. La Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il furto era stato commesso in un'unica soluzione (piccoli oggetti in ottone, autovettura appesantita, materiale trovato nel bagagliaio, comportamento dell'auto) e quindi non vi è stata violazione del principio di correlazione. Inoltre la Corte ha esaminato d'ufficio la questione della recidiva reiterata e dell'effetto sulla prescrizione: ha ritenuto la recidiva implicitamente applicata ai fini della prescrizione, calcolando il termine prescrizionale portandolo a 10 anni (6 anni base ex art. 625, aumentato di un terzo per la recidiva a 8 anni, con aumento a due terzi per effetto degli atti interruttivi ex art. 99, ottenendo 10 anni) e aggiungendo 826 giorni di sospensione; ne è conseguito che il reato del 28/10/2014 sarebbe estinto per prescrizione il 1 febbraio 2027. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Regola la trasmissione degli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato; la Corte ha ritenuto che non si è verificata una trasformazione radicale del fatto tale da attivare l'obbligo di trasmissione.
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate come quadro normativo sulle modifiche dell'imputazione e sulla necessità di garantire il diritto di difesa; la Corte sottolinea che la violazione sussiste solo per trasformazioni radicali della fattispecie.
art. 522 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il caso di sentenza per un fatto diverso dalla contestazione; la Corte ne ha escluso l'applicabilità nel caso concreto.
art. 519 cod. proc. pen.
Tutela del diritto di difesa nelle fasi successive alla notifica di modifiche dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso.
art. 625 cod. pen. (furto), primo comma e numeri aggravanti
Delitto contestato (furto) con riferimento all'aggravante del numero di persone (n.5). La corte ha confermato la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 625, primo comma.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Regola il concorso di circostanze aggravanti della stessa specie e l'aumento massimo applicabile; la Corte l'ha interpretata nel senso che, anche se la recidiva non ha comportato applicazione effettiva dell'aumento di pena, essa può essere considerata "applicata" ai fini della prescrizione.
art. 99 cod. pen.
Riguarda l'effetto degli atti interruttivi sulla durata della pena e sul calcolo della prescrizione; la Corte ha applicato l'aumento previsto per effetto degli atti interruttivi ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
art. 157, secondo comma, cod. pen.
Indica il termine prescrizionale minimo aumentato dalla recidiva a effetto speciale; richiamato per il calcolo complessivo della prescrizione.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Rilevante per il calcolo del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi; richiamato nel complesso del calcolo prescrizionale.
art. 168-ter cod. pen. (messa alla prova)
Richiamato in relazione ai periodi di sospensione del procedimento (ammissione alla messa alla prova) che incidono sul calcolo dei giorni di sospensione utili ai fini della prescrizione.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sul trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata poiché il ricorso è stato trattato ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022.
d.lgs. n. 150 del 2022
Modifiche procedurali richiamate in relazione all'art. 611 c.p.p.; rilevanti per il rito di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La modifica della data o della dinamica fattuale accertata in sentenza non viola automaticamente il diritto di difesa: la violazione sussiste solo se la modifica comporta una trasformazione radicale dell'imputazione tale da elidere il nucleo comune e creare pregiudizio concreto alla difesa.
- Se la difesa stessa ha sollevato alternative fattuali in istruttoria o in primo grado, è più difficile sostenere in Cassazione che la sentenza di merito l'ha sorpresa con una ricostruzione nuova.
- La recidiva contestata può essere ritenuta e considerata ai fini della prescrizione anche quando non sia stato applicato un aumento di pena in concreto: la rilevanza della recidiva ai fini prescrizionali può essere implicitamente desunta dalla motivazione.
- Nel calcolo della prescrizione, se la recidiva è meno grave delle altre circostanze concorrenti (art. 63, comma 4), si deve comunque tener conto dell'aumento massimo teoricamente applicabile tra le circostanze della stessa specie per determinare il termine prescrizionale.
- Gli atti interruttivi e i periodi di sospensione (es. ammissione alla messa alla prova, richieste di rinvio, astensione difensori) devono essere conteggiati separatamente e possono prolungare significativamente il termine prescrizionale.
- In situazioni simili è importante per la difesa sollevare chiaramente in istruttoria e in appello ogni censura sulla data e sulla dinamica del fatto, e richiedere espressa pronuncia del giudice sulla recidiva se si vuole evitare che questa venga considerata ai fini della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →