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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina da un primo atto di precetto notificato nel luglio 2001 dal proprietario dell'immobile al solo occupante fisico del capannone, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, per ottenerne il rilascio. La società poi utilizzatrice del capannone, che lo aveva preso in locazione poco prima dalla famiglia dell'occupante, interveniva nel giudizio di opposizione a precetto e chiedeva il risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione che assumeva illegittima. Dopo un successivo verbale di conciliazione tra le parti e un secondo precetto eseguito nel 2002 con effettivo rilascio dell'immobile, veniva instaurato un autonomo giudizio di liquidazione del danno, definito nei gradi di merito con rigetto della domanda per mancanza di prova e per difetto di nesso causale tra il primo precetto e i pregiudizi allegati. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva dichiarato inesistente il diritto del proprietario a procedere al rilascio e aveva pronunciato condanna generica al risarcimento; 3) violazione delle norme su prova, presunzioni e liquidazione equitativa, lamentando l'omessa considerazione di costi di trasloco, deposito, fermo produttivo, minori utili e altri esborsi; 4) erronea regolazione delle spese in relazione al terzo chiamato; 5) identiche censure sul punto delle spese da parte del secondo ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per genericità e difetto di specifica localizzazione degli atti richiamati, il secondo perché non sussisteva violazione del giudicato: la precedente condanna generica copriva l'an debeatur ma non precludeva al giudice di negare la concreta esistenza dei danni in sede di liquidazione. Ha reputato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie e comunque non conforme ai requisiti di deduzione delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c. Quanto ai motivi quarto e quinto, relativi alle spese, la Corte li ha dichiarati inammissibili anche per il profilo del conflitto di interessi tra le parti rappresentate dallo stesso difensore e ha comunque osservato che la regolazione delle spese era coerente col principio di causalità e con la soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con aggiunta dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se apparente; nel caso concreto la sentenza di appello non è stata ritenuta affetta da motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure prospettate dai ricorrenti sono state ritenute inammissibili o non correttamente formulate nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro localizzazione nel fascicolo; il difetto di tale specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I documenti richiamati devono essere prodotti anche in sede di legittimità, oltre che individuati con precisione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla condanna generica non impedisce di escludere, nella successiva fase di liquidazione, la concreta sussistenza del danno.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti dell'accertamento compiuto; qui non si estendeva alla liquidazione concreta dei danni.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento presuppone la diretta e immediata conseguenza del fatto dannoso; la Corte ha escluso il nesso causale per i danni allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove in termini di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non come semplice dissenso valutativo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere censurate nei limiti dei vizi di legittimità specificamente dedotti; non è ammessa una rivalutazione alternativa del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la regolazione adottata in appello è stata ritenuta coerente con il principio di causalità.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede presupposti non riscontrati nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno accerta l'esistenza di un fatto potenzialmente dannoso e il relativo nesso causale in termini astratti, ma non preclude al giudice della liquidazione di escludere la concreta esistenza delle singole voci di danno se non provate.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di motivazione apparente, violazione dell'art. 115 o 116 c.p.c. e censure basate su presunzioni non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il ricorso per cassazione fondato su atti e documenti processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli stessi nel fascicolo; la mera menzione del contenuto o di un numero identificativo non è sufficiente.
  • Ai fini del risarcimento ex art. 1223 c.c., il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito o dell'inadempimento; se l'evento pregiudizievole dipende anche da scelte autonome del danneggiato o da fatti successivi, il nesso causale può essere escluso.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e, nei rapporti tra più parti coinvolte nel medesimo processo, può applicarsi il principio di causalità in relazione alla concreta genesi della lite e delle chiamate in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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