Cassazione Civile, Ordinanza n. 19488/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti pubblici hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,50% operata mensilmente sulle loro retribuzioni, con conseguente cessazione della trattenuta e restituzione delle somme già trattenute. La controversia riguarda il personale pubblico in regime di TFR: i ricorrenti sostenevano che, per i lavoratori assoggettati al TFR, la riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito non avesse base legittima nell’art. 26, comma 19, L. n. 448/1998; denunciavano inoltre la violazione degli artt. 2120 c.c., 3 e 36 Cost., 2, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e 45 d.lgs. n. 165/2001, osservando che una fonte subordinata come il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 non potrebbe prevalere sull’art. 2120 c.c. e che la trattenuta costituirebbe una decurtazione della retribuzione contrattuale. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che non si trattasse di una trattenuta sulla retribuzione, ma di un criterio contabile volto a mantenere l’invarianza della retribuzione netta e a evitare sperequazioni tra dipendenti pubblici soggetti a diversi regimi di fine rapporto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno riproposto la censura di illegittimità della trattenuta e della base normativa/regolamentare che la giustifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Trento. Ha ritenuto infondato il motivo unico, richiamando propri precedenti conformi e soprattutto la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2018, che ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, L. n. 448/1998. Secondo la Cassazione, il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda collegata al nuovo regime di TFR mira a garantire l’invarianza della retribuzione netta complessiva e la parità di trattamento tra personale in TFS e personale in TFR, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione. La Corte ha inoltre distinto la fattispecie da quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 2012, relativa invece a dipendenti in regime di TFS gravati da una rivalsa che determinava una disparità di trattamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
invocato dai ricorrenti come norma incompatibile con la riduzione della retribuzione lorda; la Corte non ne riconosce la violazione nel caso di personale pubblico in TFR, perché il meccanismo contestato è funzionale all’armonizzazione del trattamento complessivo.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2018.
art. 36 Cost.
la Corte esclude la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata, osservando che la valutazione va compiuta sul trattamento complessivo e non sulla singola componente retributiva.
art. 2, commi 5, 6 e 7, L. n. 335/1995
richiamato come base del nuovo regime del TFR per i dipendenti pubblici e del coordinamento tra disciplina contributiva e trattamento di fine rapporto.
art. 26, comma 19, L. n. 448/1998
norma ritenuta legittima dalla Corte; demanda a un D.P.C.M. l’adeguamento della struttura retributiva e contributiva per assicurare l’invarianza della retribuzione netta e quella utile ai fini pensionistici nel passaggio al TFR.
art. 45, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in relazione al trattamento economico del personale pubblico.
d.P.C.M. 20 dicembre 1999
atto regolamentare richiamato quale fonte attuativa che prevede la riduzione sulla retribuzione lorda in misura corrispondente al contributo previdenziale abolito, per mantenere l’invarianza della retribuzione netta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Corte cost. n. 213/2018
precedente decisivo richiamato dalla Corte di cassazione per escludere l’illegittimità costituzionale del meccanismo di adeguamento del regime TFR nel pubblico impiego.
Corte cost. n. 223/2012
richiamata solo per distinguerne il diverso oggetto: la pronuncia riguardava dipendenti in TFS e una rivalsa del 2,50%, non la fattispecie dei dipendenti già in TFR.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale pubblico dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, il meccanismo di adeguamento della struttura retributiva e contributiva è legittimo quando sia finalizzato a preservare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e a garantire l’omogeneità di trattamento tra categorie di lavoratori soggette a regimi diversi di fine rapporto.
- La legittimità costituzionale e ordinaria del sistema va valutata considerando il trattamento economico nel suo complesso, non la singola componente retributiva oggetto di riduzione contabile.
- La riduzione della retribuzione lorda collegata alla soppressione di un contributo previdenziale può essere qualificata come criterio perequativo e non come illegittima trattenuta, se trova fondamento nella disciplina primaria e nella normativa attuativa di coordinamento.
- La fattispecie dei dipendenti già in regime di TFR non è assimilabile a quella dei dipendenti in TFS gravati da una rivalsa contributiva: la comparazione va compiuta tenendo conto del diverso regime giuridico e dei diversi presupposti normativi.
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