Sentenza n. 2886/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento diniego di visto a seguito revoca nulla osta al lavoro emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca emesso il 4/2/25 e notificato in data 10.02.2025, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\9\2025 : annullamento del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 04.02.2025, Prot. 1029, notificato in data 10.02.2025 dal Consolato Generale d’Italia in Casablanca – Ufficio Visti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro, nonché presupposta revoca del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un nulla osta al lavoro subordinato, ha impugnato il diniego di visto adottato dal Consolato italiano a Casablanca, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha inoltre contestato la legittimità del sub-procedimento di conferma del nulla osta previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il datore di lavoro non avesse ricevuto la comunicazione PEC con l'invito a confermare l'interesse all'assunzione. Sono stati dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, con riflessi invalidanti sul diniego del visto, motivato esclusivamente dalla revoca del nulla osta. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la relazione istruttoria depositata dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando il diniego di visto e gli atti presupposti. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, osservando che l'esclusione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per i procedimenti relativi ai visti, introdotta dal d.l. 145/2024, si applicava solo a decorrere dal 5 febbraio 2025, mentre il procedimento in esame si era concluso il 4 febbraio 2025. Ha inoltre ritenuto illegittimo il sub-procedimento di conferma e revoca del nulla osta, poiché l'amministrazione non aveva prodotto una prova certa dell'invio o della consegna al datore di lavoro dell'invito a confermare l'interesse all'assunzione. In applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare la comunicazione gravava sull'amministrazione, non potendo essere posto a carico del ricorrente l'onere di provare un fatto negativo, ossia la mancata ricezione. La revoca del nulla osta risultava quindi viziata per violazione di legge e insufficiente istruttoria; conseguentemente, anche il diniego del visto, fondato unicamente su tale revoca, era illegittimo per carenza del presupposto fattuale e giuridico, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda valutando gli ulteriori requisiti per il rilascio del visto. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento, poiché la nuova esclusione per i procedimenti relativi ai visti non era ancora entrata in vigore alla data di conclusione del procedimento.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
Ha introdotto nell'art. 4 d.lgs. 286/1998 il comma 7-bis, escludendo l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso e ad alcune revoche o rifiuti di permesso di soggiorno.
art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
Ha disciplinato la decorrenza intertemporale della nuova esclusione, individuata dal giudice nel 5 febbraio 2025.
art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023
«i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno»
È stato utilizzato per individuare nel 5 febbraio 2025 la data di decorrenza della disciplina innovativa.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
«l’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»
La disposizione non era applicabile ratione temporis al procedimento concluso il 4 febbraio 2025.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
«Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»
La revoca automatica del nulla osta presuppone che sia stata effettivamente comunicata al datore di lavoro la richiesta di conferma; tale comunicazione deve essere provata dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'esclusione dell'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto introdotta per i procedimenti relativi ai visti di ingresso opera dalla specifica data di decorrenza stabilita dalla disciplina transitoria e non può applicarsi a procedimenti conclusi anteriormente.
- Nel sub-procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato, la revoca del nulla osta per mancata conferma entro il termine previsto presuppone la prova certa che l'invito alla conferma sia stato comunicato al datore di lavoro.
- In applicazione del principio di vicinanza della prova, l'amministrazione che effettua una comunicazione procedimentale deve dimostrarne l'invio o la consegna; non può gravare sul destinatario l'onere di provare la mancata ricezione di un atto.
- Il diniego di visto fondato esclusivamente sulla revoca di un nulla osta è illegittimo quando la revoca sia priva di un valido presupposto fattuale e giuridico; il diniego risulta in tal caso viziato anche per difetto di istruttoria e motivazione.
- L'annullamento del diniego di visto non comporta automaticamente il rilascio del visto, restando salva la riedizione del potere amministrativo e la verifica degli ulteriori requisiti previsti per l'ingresso per lavoro subordinato.
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