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Sentenza

Sentenza del 11/02/2016 n. 478 - Comm. Trib. Prov. Lecce

RISCOSSIONE - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in assenza di contraddittorio - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta illegittima in quanto non preceduta dall'attivazione del contraddittorio. Il contraddittorio endoprocedimentale è stato considerato un principio fondamentale dell'ordinamento tributario, ricavabile anche dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile anche in assenza di una specifica previsione normativa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché adottata senza una previa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo la decisione, il contribuente avrebbe dovuto essere messo in condizione di conoscere le ragioni dell'eventuale iscrizione e di presentare osservazioni o contestazioni prima dell'adozione della misura. L'omissione viola i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principio di collaborazione e buona fede

    La norma impone rapporti improntati alla collaborazione e alla buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente. Tali principi richiedono, nel caso esaminato, l'attivazione del contraddittorio prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Prima di adottare una misura tributaria o cautelare potenzialmente pregiudizievole, l'amministrazione o l'agente della riscossione deve, quando necessario, consentire al contribuente di conoscere le ragioni dell'intervento e di presentare osservazioni.
  • L'assenza di una previsione normativa espressa non esclude automaticamente l'obbligo di contraddittorio, se questo è richiesto dai principi di collaborazione, buona fede e partecipazione procedimentale.
  • Una comunicazione preventiva adottata senza contraddittorio può essere contestata per violazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente e può risultare illegittima.
  • La rilevanza dell'omissione deve comunque essere valutata in relazione alla specifica procedura, alla natura dell'atto e alle eventuali garanzie partecipative già riconosciute al contribuente.

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