Sentenza n. 828/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Prefetto della Provincia di Massa Carrara emesso in data 27.03.2026, n. 0014747, successivamente notificato, con il quale è stata disposta la “misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia La Spezia”, in relazione alla partita di calcio tra Carrarese Calcio e Spezia Calcio, in programma per il giorno 06.04.2026 presso lo Stadio di Carrara “Dei quattro Olimpionici Azzurri” valevole per il Campionato Nazionale di Serie B - 2025/2026; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche incognito ivi comprese: (i) la nota n. 14207 in data 10.03.2026 del Questore di Massa Carrara, con la quale si è evidenziato “l'elevato grado di rischio e la concreta possibilità che la presenza dei tifosi dello Spezia, in occasione dell’incontro di calcio programmato possa innescare gravi turbative per l’ordine pubblico dando luogo a episodi di guerriglia urbana (come peraltro avvenuto in passato)”, senza che tali episodi fossero chiaramente indicati; (ii) la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) n. 12/2026 del 23.03.2026, con la quale l’incontro di calcio di che trattasi è stato rinviato “alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore”; - la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) n. 14/2026 del 23.03.2026, con la quale il Comitato ha evidenziato che “L'incontro è stato rimesso alle sue valutazioni in ragione della accesa e atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e in gravi episodi di violenza, anche al di fuori del contesto di incontri di calcio, facendo riferimento, in particolare, ad uno specifico episodio del 2011, concernente il ferimento mortale, a La Spezia, di un tifoso spezzino al termine di una lite con un tifoso della Carrarese, nonché alle violenze occorse tra gruppi di tifosi in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2023 a Cerreto Laghi (RE), località sciistica sita negli appennini”; ed ancora, con la citata determinazione, il Comitato, “Apparendo probabili che anche in occasione della gara in argomento si possono verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha richiesto […] di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita di taglianti e residenti nella provincia di La Spezia ; (iv) il verbale e/o le risultanze della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 26.03.2026, non meglio noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso il 24 aprile 2026. Il TAR, sentite le parti e rilevata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito la legittimità del decreto prefettizio e degli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di La Spezia, relativo a una partita di calcio tra Carrarese Calcio e Spezia Calcio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Massa Carrara del 27 marzo 2026, con il quale era stata vietata ai residenti nella provincia di La Spezia la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio in occasione dell'incontro tra Carrarese Calcio e Spezia Calcio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la nota del Questore, le determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nonché le risultanze della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dagli atti richiamati emergevano la rivalità tra le tifoserie, precedenti episodi di violenza e la valutazione di un possibile rischio di gravi turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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