Sentenza n. 102/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale conclusivo della Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 03/05/2023, avente ad oggetto: “Riscontro nota ditta Resta s.r.l. acquisita al prot. ARPAE n. 65034 del 13/04/2023, Area estrattiva “AC1 Romitaggio” nel Comune di Fontevivo (PR)”; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria del 3 maggio 2023, nella parte in cui ha ritenuto applicabili all'area dell'ex cava Romitaggio i valori di concentrazione soglia di contaminazione della colonna A, anziché quelli meno restrittivi della colonna B
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della Conferenza di servizi deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 244, della Tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 alla Parte IV e dell'Allegato 2 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per errata presupposizione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, disparità di trattamento e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990. La società sosteneva che l'area, già utilizzata come cava estrattiva e non ancora definitivamente collaudata, dovesse essere qualificata, ai fini ambientali, come sito a destinazione commerciale e industriale, con conseguente applicazione dei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006, anziché come sito a destinazione verde pubblico, privato e residenziale, cui si riferisce la colonna A. A sostegno richiamava pronunce della Corte di cassazione sulla natura non agricola dei terreni destinati a cava e una sentenza del Consiglio di Stato che valorizzava l'effettivo utilizzo del suolo. Chiedeva inoltre l'annullamento dell'atto e la condanna delle amministrazioni ad applicare i valori della colonna B. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per natura endoprocedimentale dell'atto e la mancata impugnazione del precedente verbale di approvazione del piano di caratterizzazione, nonché l'improcedibilità per avere la società successivamente dato esecuzione alle prescrizioni del piano; nel merito hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali, poiché il ricorso è infondato nel merito, e ha respinto anche la richiesta di rinvio della trattazione, osservando che il deposito delle analisi di rischio non interferiva con la questione sostanziale, riguardante la destinazione d'uso rilevante per la scelta tra colonna A e colonna B. Nel merito ha ricordato che le CSC sono i livelli di contaminazione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio e che la Tabella 1 dell'Allegato 5 distingue i valori per siti a destinazione verde pubblico, privato e residenziale da quelli per siti commerciali e industriali. Ha quindi applicato l'orientamento secondo cui, in via generale, la destinazione rilevante è quella urbanistica vigente, salvo che sia documentalmente dimostrato un uso effettivo difforme e consolidato, assistito da titolo legittimante e consolidato. Nel caso concreto, la destinazione agricola non era soltanto quella prevista dagli strumenti urbanistici, ma costituiva l'esito programmato e vincolato dell'attività estrattiva: le autorizzazioni, la convenzione e gli elaborati progettuali prevedevano il recupero agricolo e il ripristino dell'area a uso agricolo; inoltre PSC e RUE classificavano il sito come ambito agricolo periurbano. L'attività estrattiva pregressa non giustificava dunque l'applicazione della colonna B, perché l'assetto finale legittimamente previsto e vincolante era agricolo. Il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata a pagare 3.000 euro, oltre accessori, a favore del Comune e 3.000 euro, oltre accessori, a favore di ARPAE.
Norme richiamate
art. 240, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto”
Definisce le concentrazioni soglia di contaminazione come valori il cui superamento impone la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito-specifica.
Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. 152/2006
“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”
La colonna A riguarda i siti a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale; la colonna B riguarda i siti a destinazione d'uso commerciale e industriale.
art. 244 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base del procedimento ambientale e della Conferenza di servizi, ma la decisione si concentra sulla corretta individuazione della destinazione d'uso rilevante per la scelta dei valori CSC.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per dedurre il difetto di motivazione; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, la destinazione d'uso del sito è, in via generale, quella urbanistica vigente, salvo che sia documentalmente dimostrato un uso effettivo difforme e consolidato, assistito da un titolo legittimante e consolidato.
- L'utilizzo pregresso di un'area per attività estrattiva non comporta di per sé l'applicazione dei valori CSC relativi ai siti commerciali e industriali quando gli atti autorizzativi, la convenzione e gli elaborati progettuali prevedano quale esito vincolante del ripristino la destinazione agricola dell'area.
- La destinazione finale agricola prevista e vincolata dagli atti che autorizzano e disciplinano il recupero di una cava può prevalere, ai fini della scelta tra colonna A e colonna B della Tabella 1, sull'uso estrattivo temporaneamente esercitato in precedenza.
- L'esistenza di una destinazione urbanistica agricola e di prescrizioni amministrative e progettuali che impongono il recupero agricolo esclude l'applicazione della colonna B, anche se l'area è stata in passato utilizzata per un'attività estrattiva legittimamente autorizzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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