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Sentenza

Sentenza n. 14253/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento della determina prot. n. 0373844/2024 datata 16 dicembre 2024 e notificato in pari data con la quale “l’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria presentata dal Luogotenente C.S. (in congedo) -OMISSIS- non è accolta, limitatamente a n. 35 giorni relativi all’anno 2021, n. 29 giorni relativi all’anno 2022 e n. 6 giorni di riposo ex lege n. 937/77 relativi agli anni 2022 e 2023, restando indiscusso il diritto al pagamento sostitutivo dei restanti n. 10 giorni relativi all’anno 2022 e n. 29 giorni relativi all’anno 2023”.

Giustizia amministrativa202501655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale della monetizzazione di 35 giorni di licenza ordinaria relativi al 2021, 29 giorni relativi al 2022 e 6 giorni di riposo ex lege n. 937/1977 relativi agli anni 2022 e 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già Luogotenente della Guardia di Finanza, collocato in congedo per limiti di età, aveva chiesto la monetizzazione dei periodi di ferie e riposi non goduti, sostenendo che la mancata fruizione fosse dipesa da motivi di salute e da cause non imputabili alla propria volontà. L'amministrazione aveva riconosciuto il diritto al pagamento sostitutivo di 10 giorni relativi al 2022 e 29 giorni relativi al 2023, negandolo invece per 35 giorni relativi al 2021, 29 giorni relativi al 2022 e 6 giorni di riposo ex lege n. 937/1977. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 395/1995 e del d.P.R. n. 254/1999; eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione e dell'istruttoria; incoerenza e travisamento dei presupposti di fatto; omesso esame dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto. L'amministrazione ha sostenuto che, prima del collocamento in aspettativa per infermità, il ricorrente avrebbe potuto chiedere e fruire delle ferie maturate, ma non aveva presentato alcuna istanza; pertanto, la mancata fruizione di quei periodi non era riconducibile a cause indipendenti dalla sua volontà.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i motivi per connessione. Ha ricostruito il quadro normativo secondo cui la regola generale è il divieto di monetizzazione delle ferie e dei riposi non goduti, mentre il pagamento sostitutivo è ammesso quando il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie per obiettive esigenze di servizio o per cause non imputabili alla sua volontà. Ha richiamato l'art. 905, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, che impone la concessione ai militari, prima del collocamento in aspettativa per infermità, dei periodi di licenza non ancora fruiti. Nel caso concreto, l'impedimento non imputabile è stato ritenuto pacifico per le ferie maturate durante l'aspettativa, per le quali l'amministrazione aveva riconosciuto la monetizzazione. Diversamente, per i 35 giorni relativi al 2021 e i 29 giorni relativi al 2022 maturati prima dell'aspettativa, il ricorrente non aveva presentato domanda di fruizione e non risultava quindi alcun diniego o differimento per esigenze di servizio. La mancata fruizione è stata pertanto ricondotta a una scelta del dipendente e non a un impedimento incolpevole. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato che i periodi non monetizzati fossero dovuti a improrogabili esigenze di servizio o ad altre cause non imputabili. I vizi dedotti sono stati quindi ritenuti infondati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 905, comma 2, d.lgs. n. 66/2010

    Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti

    La disposizione impone che, prima del collocamento in aspettativa per infermità, siano concessi i periodi di licenza non ancora fruiti; la mancata richiesta della fruizione da parte del militare impedisce, in assenza di ulteriori impedimenti, di qualificare il mancato godimento come indipendente dalla sua volontà.

  • art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995

    all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso

    Il pagamento sostitutivo è previsto quando la mancata fruizione del congedo ordinario alla cessazione dipenda da documentate esigenze di servizio.

  • art. 55 d.P.R. n. 254/1999

    Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità

    La disciplina del pagamento sostitutivo è estesa, tra gli altri, al personale della Guardia di Finanza nei casi espressamente previsti, inclusa la cessazione dal servizio per infermità.

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti [...] e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi

    La norma stabilisce il divieto generale di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti, applicabile anche alla cessazione per pensionamento o raggiungimento del limite di età, salve le ipotesi in cui la mancata fruizione dipenda da esigenze di servizio o da cause non imputabili al dipendente secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata.

  • d.P.R. n. 937/1977

    Richiamato quale fonte dei giorni di riposo la cui monetizzazione è stata parzialmente negata; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disciplina.

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti costituisce la regola generale, applicabile anche in caso di cessazione dal servizio per pensionamento o raggiungimento del limite di età.
  • La monetizzazione delle ferie non godute è ammessa quando il dipendente dimostri che non ha potuto fruirne per obiettive esigenze di servizio o per cause non imputabili alla sua volontà.
  • Nel rapporto di servizio militare, il mancato godimento delle ferie maturate prima del collocamento in aspettativa per infermità non dà diritto alla monetizzazione se il militare non ha presentato domanda di fruizione e non risulta alcun diniego o differimento determinato da esigenze di servizio.
  • L'accertata impossibilità di fruire delle ferie durante il periodo di aspettativa per infermità non si estende automaticamente alle ferie maturate prima dell'aspettativa: per ciascun periodo deve essere verificata autonomamente la causa della mancata fruizione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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