Sentenza n. 10095/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale numero repertorio QI/2926/2024 dell’8 novembre 2024, numero protocollo QI/219952/2024 dell’8 novembre 2024, notificata in data 27 novembre 2024, avente ad oggetto la reiezione istanza di Condono prot. 0/574269 sot. 0 del 10.12.2004, abuso in via Tortorici, n. 156 Roma 00132, Municipio VI – proprietario e destinatario del provvedimento sig. Civitate Benito Giulio; - nonché di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e ad oggi non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un'abitazione abusiva realizzata in Roma, via Tortorici n. 156
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono presentato dalla precedente proprietaria ai sensi della legge n. 326/2003, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, delle norme del PRG sulle falde idriche, dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, confusione e perplessità. In particolare, ha sostenuto che l'immobile ricadesse nel piano particolareggiato della zona O, in un'area classificata dal piano territoriale paesistico come zona a tutela limitata con trasformazioni conformi agli strumenti urbanistici, non soggetta a vincoli paesaggistici o a vincoli di inedificabilità assoluta. Ha inoltre dedotto che il vincolo relativo alla tutela delle falde idriche avesse natura relativa e imponesse l'acquisizione del parere dell'autorità competente, sostenendo che l'allaccio alla rete fognaria, asseritamente conforme alle prescrizioni dell'ACEA, avrebbe escluso l'ostatività del vincolo. Infine, ha lamentato il mancato puntuale esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il diniego era fondato su due autonome ragioni: il vincolo di parziale inedificabilità derivante dalle norme del PRG sulle falde idriche e il vincolo del piano territoriale paesistico n. 15/11, zona TLa/2. Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, era sufficiente la legittimità di una sola ragione per sostenerne l'efficacia. Il Collegio ha ritenuto effettivamente sussistente e ostativo il vincolo relativo alle falde idriche. In materia di terzo condono, anche i vincoli comportanti inedificabilità relativa, inclusi quelli idrogeologici, impediscono il rilascio della sanatoria. L'abuso, riconducibile alle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, rientrava inoltre nella categoria delle opere maggiori di cui al n. 1 dell'allegato 1 al d.-l. n. 269/2003, per le quali la presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici esclude in radice la sanabilità. La dichiarazione del tecnico di parte sull'allaccio alla fognatura non ha dimostrato il venir meno del vincolo, anche perché Roma Capitale ne aveva contestato l'effettiva esecuzione e conformità e il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea. Il TAR ha quindi applicato il principio secondo cui grava sul privato istante l'onere di provare la consistenza originaria dell'abuso e gli elementi documentali rilevanti. Sono state ritenute irrilevanti le censure relative alla mancata acquisizione di ulteriori pareri o alla mancata verifica di altre condizioni, poiché il provvedimento di rigetto aveva natura vincolata e un eventuale parere favorevole non avrebbe comunque superato la preclusione normativa derivante dalla tipologia dell'abuso e dal vincolo. È stata respinta anche la censura motivazionale relativa alle osservazioni ex art. 10-bis: l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento del privato, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili l'esame delle osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto Roma Capitale aveva esaminato e respinto le osservazioni con apposita nota, richiamandone gli esiti nel provvedimento finale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
legge 24 novembre 2003, n. 326
Disciplina il condono edilizio cui si riferiva l'istanza presentata per l'immobile abusivo.
art. 3, comma 1, lettera b), l.r. Lazio n. 12/2004
È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento del diniego in ragione della presenza dei vincoli gravanti sull'area.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni endoprocedimentali; il giudice ha ritenuto sufficiente una motivazione non analitica, purché renda percepibili l'esame e le ragioni del mancato accoglimento.
d.-l. n. 269/2003, allegato 1, n. 1
Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La tipologia di abuso maggiore individuata dalla disposizione, se realizzata in area gravata da vincoli paesaggistici o idrogeologici, è stata ritenuta non sanabile.
art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 12/2004
È stato richiamato per il preavviso di rigetto comunicato al ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo al terzo condono, anche un vincolo comportante inedificabilità relativa, compreso un vincolo idrogeologico o di tutela delle falde idriche, può costituire causa ostativa al rilascio della sanatoria.
- Per gli abusi maggiori consistenti in opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, la presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici nell'area di realizzazione esclude in radice la sanabilità dell'intervento.
- Quando il diniego amministrativo è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere il dispositivo perché il provvedimento resti valido.
- La natura vincolata del diniego di condono rende irrilevanti le censure relative alla mancata acquisizione di ulteriori pareri o alla mancata verifica di condizioni ulteriori, se tali adempimenti non potrebbero comunque superare la preclusione normativa alla sanatoria.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone all'amministrazione la confutazione analitica di ogni singola deduzione: è sufficiente una motivazione adeguata che renda percepibili l'esame delle osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento.
- Nel giudizio relativo alla sanabilità di un abuso edilizio grava sul privato istante l'onere di provare, mediante documentazione idonea, la consistenza originaria dell'immobile e gli elementi di fatto invocati per superare i motivi ostativi.
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