Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1726/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 85/2026 del 21.01.2026 R.G. n. 3841/2025 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Avellino notificata il 26.01.2026

Giustizia amministrativa202601192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino n. 85/2026, passata in giudicato, relativa all’attivazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 85/2026 del Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, notificata all’Amministrazione il 26 gennaio 2026 e passata in giudicato il 26 maggio 2026. Il titolo aveva dichiarato il diritto alla Carta elettronica per quattro anni scolastici, condannando il Ministero alla relativa attivazione per complessivi 2.000 euro e al pagamento di 746 euro, oltre accessori e interessi. Dedotto il perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato di averlo eseguito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega; attivato dalla ricorrente dopo la scadenza del termine, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, incluse le operazioni contabili necessarie, senza poter addurre la mancanza di stanziamenti o di cassa quale impedimento. Nessun compenso è previsto per il commissario, dipendente dell’Amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della PA, nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state considerate ragioni ostative. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 700 euro, oltre accessori, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

    La norma fonda il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo; la sentenza di ottemperanza ne impone l’integrale attuazione.

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Per l’esecuzione di un titolo giudiziale che comporta il pagamento di somme da parte di un’amministrazione, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Orbene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte

    La penalità di mora può essere esclusa nei confronti della PA quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tali ragioni sussistenti per la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, l’azione è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il titolo è passato in giudicato e l’Amministrazione non prova di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La carenza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non giustifica l’inottemperanza: il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative specifiche; nel caso esaminato, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute sufficienti a escluderla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.