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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza 25 marzo 2025, n. 38, del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente per l'importo di euro 1.478,28, oltre a rivalutazione e interessi.

Giustizia amministrativa202500996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, 25 marzo 2025, n. 38, limitatamente al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Nuoro, che lo aveva condannato a corrispondere euro 1.478,28 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2025 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito producendo documentazione. Dagli atti risultava l'avvenuto pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio di cognizione, mentre non risultava il pagamento della Retribuzione Professionale Docente: il Ministero aveva prodotto soltanto un atto di riconoscimento del debito, ritenuto inidoneo a dimostrare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese legali già pagate. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, condannando il Ministero a corrispondere euro 1.478,28, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione della mancata esecuzione. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001

    Retribuzione professionale docente

    La disposizione costituisce, insieme all'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999, la fonte contrattuale del trattamento economico riconosciuto dal giudicato.

  • art. 25 CCNI del 3 agosto 1999

    Retribuzione professionale docente

    La disposizione costituisce, insieme all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001, la fonte contrattuale del credito oggetto della condanna e dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al creditore di agire per l'esecuzione del giudicato.
  • L'amministrazione non dimostra l'adempimento di una condanna pecuniaria mediante il solo riconoscimento del debito: è necessaria la prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute.
  • Quando il giudicato è stato eseguito solo parzialmente, il giudice dell'ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte adempiuta e ordina l'esecuzione per la parte ancora ineseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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