Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 943 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Tributi doganali - bolletta doganale - controllo ex post - è possibile - prescrizione - limite - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rettifica di bollette doganali di importazione relative agli anni 2013-2014 per presunta errata classificazione tariffaria: la merce era stata dichiarata alla sottovoce TARIC 3904610020 (copolimero di tetrafluoroetilene e di fluoroetilene) mentre, a seguito di analisi chimiche richieste dall'Ufficio, doveva essere classificata alla sottovoce 3904698099 (polimeri fluorati altri). L'Agenzia ha emesso avvisi di rettifica per il recupero di diritti doganali, interessi e spese per complessivi euro 49.542,79. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi della contribuente ritenendo tra l'altro che non vi fosse prova dell'accettazione da parte della contribuente degli esiti delle analisi e che fosse stata violata la disciplina sul contraddittorio (art.12 legge n.212/2000). L'Agenzia ha impugnato le sentenze.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando le sentenze di primo grado. Ha ritenuto legittimo il controllo ex post delle bollette doganali e la rettifica delle dichiarazioni quando, entro il termine di prescrizione, emergono irregolarità accertate (qui attraverso analisi chimiche). Il laboratorio chimico delle Dogane di Milano ha classificato i campioni nella sottovoce 3904698099; tale classificazione è stata comunicata all'Aster ai sensi dell'art.51, comma 3, DPR 43/1973 e, non avendo ricevuto opposizione, ha valore di accettazione. Il giudice ha escluso la violazione del contraddittorio sostanziale, rilevando che per gli accertamenti in materia doganale si applica l'art.11 del D.lgs. 374/1990 con il termine di 30 giorni per osservazioni e che nel caso concreto tale termine è stato rispettato. Inoltre i certificati di analisi erano allegati ai verbali di revisione e prodotti in giudizio. Conseguentemente l'appello è stato accolto, le sentenze di primo grado riformate e la resistente condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULO)

    art.61, comma 3; art.51, comma 3; art.34

    L'art.61, comma 3 legittima i controlli a posteriori delle bollette doganali e la rettifica delle dichiarazioni entro il termine di prescrizione. L'art.51, comma 3 disciplina la comunicazione della classificazione all'Aster; in mancanza di opposizione tale comunicazione assume valore di accettazione. L'art.34 riguarda i diritti doganali oggetto di accertamento.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si rimanda alle disposizioni speciali (in particolare all'art.11 del D.lgs. 374/1990). L'asserita violazione dell'art.12 non impedisce l'esercizio dei poteri istruttori e di rettifica dell'Amministrazione nel rispetto delle norme speciali.

  • Decreto Legislativo 8 novembre 1990 n. 374

    art.11 (compresi i riferimenti al termine di 30 giorni)

    Prevede la procedura di revisione/accertamento con il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del contribuente; l'inosservanza del contraddittorio preventivo rileva solo se avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

  • Codice Civile

    Riguarda la ripartizione dell'onere della prova: il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi probatori (analisi) idonei a sostenere la rettifica; non è necessario un riconoscimento scritto della contribuente per attribuire rilevanza all'esito delle analisi quando la comunicazione è stata effettuata e non contestata.

  • Costituzione e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e Cassazione

    art.24 comma 2 e art.53 comma 1 Cost.; sentenze CGUE Sopropè C-349/07 e Kamino/Datema C-129/13 e C-130/13; Cass. SS.UU. n.19667/2014 e n.24823/2015

    Riconoscono l'importanza del contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati e i principi di difesa; tuttavia il mancato contraddittorio è rilevante solo se avrebbe potuto portare a un risultato diverso rispetto a specifiche argomentazioni che il contribuente avrebbe potuto addurre.

Massime di principio

  • Gli uffici doganali possono effettuare controlli a posteriori (post-clearance) delle bollette doganali entro il termine di prescrizione e, se emergono irregolarità, rettificare le dichiarazioni anche se non avevano sollevato osservazioni al momento dell'accettazione formale della bolletta.
  • La fase di accettazione della bolletta doganale è prevalentemente formale: il funzionario verifica la regolarità formale e la presenza dei documenti ma non esaurisce la possibilità di accertamento sostanziale successivo.
  • Analisi tecniche o chimiche eseguite da laboratori ufficiali sono prove idonee a sostenere la rettifica tariffaria e dei relativi diritti doganali; la mancata opposizione formale alla comunicazione di classificazione tecnica (es. comunicazione ad Aster) può essere considerata prova di accettazione.
  • Il diritto al contraddittorio preventivo trova applicazione nel settore doganale entro i limiti e termini previsti dalla normativa speciale (art.11 D.lgs. 374/1990): il contribuente ha 30 giorni per formulare osservazioni; l'assenza di contraddittorio rileva solo se la sua osservanza avrebbe potuto cambiare l'esito dell'accertamento.
  • La documentazione probatoria a supporto della rettifica (certificati di analisi, verbali di revisione) deve essere correttamente notificata e può essere utilizzata dall'Amministrazione per superare contestazioni basate su mancanza di prova; il contribuente dovrebbe tempestivamente contestare formalmente esiti e richiedere, se opportuno, controanalisi o chiarimenti tecnici.
  • È fondamentale verificare sempre i termini di prescrizione dell'attività accertativa: le rettifiche sono ammissibili solo se esercitate entro il relativo periodo
  • In caso di controversia, l'onere di dimostrare la correttezza della classificazione iniziale grava sul dichiarante quando l'Amministrazione produce elementi tecnici a supporto della rettifica; conservare documentazione tecnica e contestare tempestivamente gli esiti dei controlli è essenziale per difesa efficace.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.