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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva rigettato il ricorso contro cartelle esattoriali notificate a M.G. in qualità di coobbligato della s.a.s. di cui era socio. I motivi di cassazione contestavano: 1) la tardività della notifica delle cartelle ai sensi del D.P.R. n.602/1973 art.25 comma 1 lett. c) con conseguente decadenza dell'agente della riscossione; 2) l'affermazione che, dopo un'esperita escussione infruttuosa del patrimonio sociale, il socio possa essere chiamato a rispondere senza ulteriore notifica dell'atto impositivo originario o della cartella di pagamento nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la decadenza prevista dall'art.25 D.P.R. 602/1973 non si era verificata perché i termini di decadenza decorrono dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza; eventuali successive notifiche ai coobbligati hanno carattere esecutivo strumentale e non riavviano la decadenza, essendo la responsabilità dei soci di società di persone (s.a.s.) illimitata e solidale salvo diversa previsione. Sono state condannate le spese di giudizio e disposto il versamento degli oneri di contributo unificato indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    La decadenza per la notifica delle cartelle decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito). La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza.

  • Codice Civile, art. 2291

    Stabilisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice; applicata alle obbligazioni tributarie dei soci di s.a.s., salvo espressa deroga.

  • Codice Civile, art. 2304

    Riferimento alle ordinarie condizioni di esercizio dell'azione verso il coobbligato (richiamato in sentenza come parametro per l'esazione nei confronti del socio senza necessità di ulteriore notifica dell'atto impositivo originario).

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es.: Cass. 30 agosto 2013 n. 19985; Cass. 6 settembre 2006 n. 19188; Cass. SS.UU. 28709/2020; Cass. 24322/2014)

    Confermano che la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza e che le successive notifiche ai coobbligati hanno natura strumentale esecutiva; ribadiscono la solidarietà e l'immediata esigibilità, nei limiti del diritto, della responsabilità tributaria dei soci di società di persone.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato), non automaticamente dalla data dell'atto impositivo originario.
  • La notificazione della cartella di pagamento all'obbligato principale interrompe la decadenza; eventuali notifiche successive ai coobbligati hanno funzione esecutiva e non riavviano la decadenza già interrotta.
  • Nei confronti dei soci di società di persone (s.a.s.) opera, in mancanza di espressa deroga, la responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, compresi quelli tributari; l'agente della riscossione può procedere contro il socio dopo l'inutilità dell'escussione del patrimonio sociale senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo originario.
  • Per contestare efficacemente la tardività della notifica è necessario dimostrare le date rilevanti (passaggio in giudicato dell'accertamento, notifiche eseguite); l'onere probatorio ricade su chi deduce la decadenza.
  • Le contestazioni procedurali sulla notifica e sulla decadenza non derogano al principio di solidarietà dei debiti tributari dei soci di società di persone, salvo specifica norma che preveda diversamente.
  • In caso di soccombenza in Cassazione si possono prevedere condanne al pagamento delle spese e del contributo unificato come stabilito dalla normativa vigente.

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