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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34637/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo originato dalla richiesta di restituzione di Euro 4.650,00 pagati per un divano ritenuto difettoso. Il ricorrente (acquirente) aveva chiesto la restituzione del prezzo dopo aver restituito il divano; la venditrice (Castil) ha dichiarato la disponibilità a sostituire il bene e si è attivata con il produttore per il ritiro e la produzione di nuovi divani, indicando un termine di circa 50 giorni dalla ricezione della diffida. La controversia verteva sulla congruità del termine assegnato nella diffida (19 giorni) e sulla sussistenza di un inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione contrattuale e la restituzione del prezzo. In sede di merito si è valutato se la condotta della venditrice fosse stata improntata a buona fede e se il ritardo avesse effettivamente cagionato al compratore una perdita di utilità economica tale da rendere essenziale il termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Roberto Antonio Brigante. In precedenza il Giudice di Pace di Gorizia aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo (revocandolo) e il Tribunale di Gorizia ha poi rigettato l'appello, motivando che la venditrice si era attivata tempestivamente per il ritiro e la sostituzione dei beni e che il termine indicato dalla venditrice per la sostituzione (circa 50 giorni) risultava congruo anche alla luce dei tempi produttivi indicati (circa 60 giorni nella proposta di commissione). Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato un concreto pregiudizio derivante dall'attesa e che l'inadempimento non fosse grave; quindi la domanda di risoluzione giudiziale è stata respinta. La Cassazione ha confermato la valutazione di merito, censurando la ricostruzione del ricorrente come mera rivisitazione in fatto, ha richiamato i limiti del sindacato nel giudizio di legittimità (art. 360 c.p.c. e ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c.) e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla diffida ad adempiere: il termine fissato nella diffida deve essere valutato quanto alla sua congruità alla luce dell'interesse del creditore e delle circostanze; nel caso di specie il termine di 19 giorni è stato ritenuto incongruo rispetto ai tempi necessari per la sostituzione gestita tramite il produttore.

  • art. 1455 c.c.

    Richiama la necessità di accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento con valutazione unitaria degli elementi oggettivi (incidenza sull'economia complessiva del contratto) e soggettivi (comportamento delle parti). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente svolto tale valutazione e escluso la gravità.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non sia avvenuta alcuna inversione dell'onere e che il ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio circa il pregiudizio subito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Richiamato come limite al sindacato della Corte di Cassazione: molte censure del ricorrente erano in realtà questioni di merito non sindacabili se non nei ristretti casi previsti dall'art. 360; la Corte ha respinto le doglianze perché miravano alla rivalutazione del merito.

  • art. 348 ter c.p.c., comma 5 (cd. doppia conforme)

    Applicato per escludere l'ammissibilità di motivi di cassazione per omesso esame di fatto decisivo quando la decisione di secondo grado sia conforme a quella di primo grado o segua lo stesso iter logico-argomentativo; la Corte ha ritenuto ricorrente la fattispecie e ha dichiarato inammissibili alcune censure ex art. 360 n.5.

  • art. 13 DPR 115/2002

    Riferimento formale al contributo unificato: la Corte ha indicato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost. e art. 111 Cost.

    Richiamate dal ricorrente in ordine alla possibilità di offrire prove e al diritto di difesa; la Corte ha escluso violazioni costituzionali in quanto la valutazione delle prove e le decisioni di ammissibilità sono riservate al giudice di merito e, in cassazione, rilevabili solo se decisive e idonee a togliere fondamento alla ratio decidendi.

Massime di principio

  • La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. richiede che il termine fissato sia congruo rispetto all'effettiva possibilità di esecuzione: tempi derivanti da rapporti con il produttore possono giustificare termini più lunghi e la congruità va valutata caso per caso.
  • Per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento è necessario provare la gravità dell'inadempimento e la perdita dell'utilità economica perseguita: la sola mancata consegna entro il termine fissato nella diffida non basta se il creditore non dimostra il concreto pregiudizio.
  • La condotta del venditore volta al ritiro del bene difettoso e alla proposta di sostituzione può essere valutata come adempimento in buona fede e attenuante rispetto alla configurabilità della risoluzione.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito: molte censure che si limitano a chiedere diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili o infondate; i motivi di cassazione per omesso esame di fatti decisivi sono ammessi solo se sussiste il caso di "doppia conforme" e se il ricorrente indica le ragioni concrete delle divergenze fra le decisioni.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali è sindacabile in cassazione solo se la prova non ammessa è decisiva in modo tale da invalidare con certezza il convincimento del giudice di merito.
  • L'onere della prova ex art. 2697 c.c. rimane a carico di chi afferma un fatto impeditivo o estintivo e non può essere eluso con deduzioni generiche: il creditore che invoca la perdita di utilità deve allegarla e provarla.

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