Sentenza n. 1109/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che approva linee di indirizzo per le professioni turistiche, subordinando l'esercizio dell'attività di guida turistica alla presentazione della SCIA e prevedendo ulteriori adempimenti relativi a tesserino, tariffe e documentazione assicurativa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le linee di indirizzo regionali nella parte relativa all'esercizio della professione di guida turistica. Hanno dedotto, in primo luogo, l'incompetenza assoluta della Regione, sostenendo che l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti per l'accesso alle professioni, comprese quelle turistiche, spetti allo Stato e che la Regione possa intervenire soltanto su aspetti di dettaglio collegati alla realtà regionale. In secondo luogo, hanno lamentato la violazione dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 59/2010, sostenendo che la guida turistica è una professione e non un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, e che non sarebbe quindi applicabile la SCIA, dovendosi eventualmente utilizzare il silenzio-assenso. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1 e 5 d.P.R. 137/2012, il difetto assoluto o apparente di motivazione, l'eccesso di potere, l'inesistenza dei presupposti e l'ingiustizia manifesta in relazione alla dichiarazione delle tariffe, alla richiesta di documentazione concernente la polizza assicurativa e alla durata annuale del tesserino, con obbligo di rinnovo e possibile sospensione. Con un ulteriore motivo hanno censurato specificamente la richiesta della copia conforme della polizza assicurativa. La Regione ha eccepito la carenza di interesse e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che l'atto generale contiene almeno una disposizione immediatamente applicativa e lesiva: la cessazione di validità dei tesserini precedentemente rilasciati dopo novanta giorni dall'entrata in vigore delle linee di indirizzo. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Quanto alla competenza, il Collegio ha ritenuto che la Regione non abbia istituito una nuova professione, disciplinato nuovi profili professionali o introdotto requisiti di accesso ulteriori rispetto a quelli statali, ma abbia regolato le modalità procedurali di esercizio dell'attività da parte di soggetti già abilitati, per finalità di gestione, controllo e vigilanza connesse alla disciplina regionale. Tale intervento è stato ritenuto compatibile con la competenza regionale di dettaglio e con la giurisprudenza costituzionale sugli albi o strumenti regionali aventi funzione meramente ricognitiva, comunicativa e di aggiornamento. Quanto alla SCIA, il TAR ha ritenuto legittimo il suo impiego per l'avvio dell'attività di guida turistica quale lavoro autonomo, trattandosi comunque di attività economica. Il silenzio-assenso è stato escluso anche perché assoggetterebbe l'attività a un atto autorizzatorio dell'amministrazione, seppure tacito, determinando una maggiore compressione rispetto alla SCIA. Le richieste relative alle tariffe, alla polizza assicurativa e al rinnovo annuale del tesserino non sono state ritenute condizioni sostanziali per l'avvio o l'esercizio dell'attività: la polizza è stata qualificata come facoltativa e tali adempimenti sono stati ricondotti a finalità di trasparenza e controllo del regolare esercizio dell'attività. Quanto alla motivazione, le linee di indirizzo, in quanto atto generale, sono state ritenute esonerate dall'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990; comunque, il decreto indicava le ragioni dell'intervento, individuate negli ostacoli all'accesso ordinato al mercato, nelle difficoltà di vigilanza e nel rischio di abusivismo, nelle more del riordino nazionale. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La SCIA è stata ritenuta utilizzabile per l'avvio dell'attività di guida turistica quale attività economica esercitata in forma autonoma; l'attività può essere iniziata senza un previo atto autorizzatorio dell'amministrazione.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
Le linee di indirizzo, in quanto atto generale, sono esonerate dall'obbligo di motivazione; in ogni caso, il decreto conteneva una motivazione sulle finalità di gestione, vigilanza e contrasto all'abusivismo.
art. 17, comma 1, d.lgs. 59/2010
Il richiamo al silenzio-assenso non imponeva tale regime, poiché l'assoggettamento dell'attività a un provvedimento autorizzatorio tacito sarebbe stato più restrittivo rispetto alla SCIA.
artt. 1 e 5 d.P.R. 137/2012
Le disposizioni non sono state ritenute ostative agli adempimenti informativi e di controllo previsti dalle linee di indirizzo, non qualificati come nuovi requisiti per l'accesso alla professione.
l.r. Calabria n. 8/2008
La disciplina regionale è stata considerata base normativa per le attività regionali di gestione, controllo, vigilanza e rinnovo del tesserino delle guide turistiche già abilitate.
art. 3, comma 2, d.P.R. 137/2012
La decisione non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione; il riferimento agli artt. 1 e 5 del decreto è stato utilizzato dai ricorrenti per censurare gli adempimenti regionali.
Massime di principio
- In materia di professioni, la Regione non può istituire nuove professioni, definirne autonomamente i profili o introdurre nuovi requisiti sostanziali di accesso, ma può disciplinare gli aspetti procedurali e organizzativi dell'esercizio da parte di soggetti già abilitati, quando tali aspetti siano collegati alle esigenze regionali di gestione, controllo e vigilanza.
- Un atto regionale relativo a una professione già riconosciuta dalla legislazione statale non invade la competenza statale quando gli strumenti di registrazione o tesseramento svolgono una funzione meramente ricognitiva, comunicativa o di aggiornamento e non hanno funzione costitutiva della professione.
- L'attività di guida turistica esercitata in forma autonoma può essere qualificata come attività economica ai fini dell'applicazione della SCIA; il ricorso al silenzio-assenso, implicando un provvedimento autorizzatorio tacito, può risultare più restrittivo rispetto alla liberalizzazione derivante dalla SCIA.
- Gli obblighi regionali di comunicazione di informazioni, come le tariffe applicate, e gli adempimenti relativi al tesserino possono essere legittimi se non costituiscono condizioni sostanziali per l'avvio o la prosecuzione dell'attività, ma sono funzionali alla trasparenza e al controllo del regolare esercizio professionale.
- Gli atti amministrativi generali sono esonerati dall'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 241/1990; ciò non impedisce che le finalità dell'intervento risultino dalle premesse dell'atto, soprattutto quando l'amministrazione intenda contrastare l'abusivismo e migliorare la vigilanza.
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