Cassazione Civile, Ordinanza n. 32017/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un imprenditore aveva stipulato, nell’ambito di un’operazione di finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, una polizza assicurativa relativa all’impianto. Dopo due furti di componenti fotovoltaici, chiedeva l’indennizzo previsto in polizza. L’assicuratrice contestava l’operatività della copertura sostenendo che i pannelli erano stati installati su una tettoia metallica e non su un edificio, che non erano collegati alla rete elettrica e che tali circostanze integravano un aggravamento del rischio non comunicato, con conseguente perdita del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1898 c.c. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’assicurato, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando quelle circostanze come aggravamento del rischio e negando il pagamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 1898 c.c., sostenendo che mancavano un fatto nuovo successivo alla stipula e una reale variazione del rischio; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi, perché le condizioni di installazione erano già note all’assicuratrice tramite la documentazione tecnica trasmessa in fase di stipula, per il tramite della banca finanziatrice; violazione dei canoni interpretativi del contratto e della buona fede, anche in ragione della natura di contratto per adesione e del favor per il contraente debole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione affinché riesamini l’appello verificando, in concreto, quale fosse il rischio rappresentato all’assicuratrice al momento della conclusione del contratto e il contenuto della documentazione tecnica trasmessa tramite la banca finanziatrice. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva confuso l’aggravamento del rischio successivo alla stipula, disciplinato dall’art. 1898 c.c., con la diversa ipotesi delle dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della conclusione del contratto, rilevanti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1898 c.c.
disciplina l’aggravamento del rischio sopravvenuto dopo la stipula del contratto di assicurazione; non può essere usato per qualificare come aggravamento una rappresentazione iniziale non corrispondente al reale assetto dei fatti.
art. 1892 c.c.
regola le dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della stipula quando vi sia dolo o colpa grave, con facoltà dell’assicuratore di chiedere l’annullamento entro il termine previsto.
art. 1893 c.c.
regola le dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave, con facoltà dell’assicuratore di recedere e con diritto dell’assicurato a un indennizzo ridotto per il sinistro verificatosi nel termine.
art. 342 c.p.c.
richiamato solo come eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato e respinta dalla corte territoriale.
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente come criterio di interpretazione e valutazione della condotta contrattuale secondo correttezza.
art. 1370 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto in caso di clausole predisposte unilateralmente.
art. 1375 c.c.
richiamato dal ricorrente quale canone di esecuzione del contratto secondo buona fede.
Massime di principio
- L’art. 1898 c.c. presuppone un aggravamento del rischio sopravvenuto dopo la conclusione del contratto; se il problema riguarda la diversa o inesatta rappresentazione del rischio al momento della stipula, occorre invece verificare la disciplina delle dichiarazioni inesatte o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.
- Quando l’assicuratore contesta l’operatività della polizza sostenendo che il rischio era diverso da quello assunto, il giudice deve accertare in concreto quali informazioni siano state fornite all’assicuratore al momento della conclusione del contratto e attraverso quali documenti o canali siano state trasmesse.
- Non è corretto negare l’indennizzo per aggravamento del rischio senza distinguere tra fatto sopravvenuto e fatto originariamente esistente ma solo rappresentato in modo incompleto o diverso; i due piani hanno presupposti e conseguenze giuridiche differenti.
- In presenza di un collegamento negoziale tra finanziamento e assicurazione, il contenuto della documentazione tecnica prodotta per ottenere il finanziamento può essere decisivo per stabilire la conoscenza del rischio da parte dell’assicuratore.
- Se la decisione di merito fonda il rigetto dell’indennizzo su una qualificazione giuridica errata del fatto come aggravamento del rischio, la sentenza è censurabile in cassazione per violazione di legge e per omesso accertamento del contenuto effettivo delle informazioni rese in fase di stipula.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31858/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →