Cassazione Penale, Sentenza n. 14650/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il riconoscimento, da parte della Corte d'appello di Milano, della sentenza penale svizzera irrevocabile del 6/6/2023 che lo condannava per riciclaggio e falsità documentale e disponeva una confisca per equivalente fino a euro 110.000 da devolvere alla Confederazione elvetica. I motivi di ricorso sono: (1) violazione dell'art. 696 c.p.p. e della Convenzione bilaterale Italia-Svizzera (e, genericamente, di una convenzione europea e del diritto UE) perché la richiesta di riconoscimento sarebbe stata avanzata da un'Autorità equiparabile al Pubblico Ministero invece che dalla Confederazione; (2) assenza di irrevocabilità e di autenticità della certificazione della sentenza straniera; (3) mancata sussistenza della doppia incriminazione alla data dei fatti (maggio-giugno 2012), per effetto di successive modifiche all'art. 648-quater c.p.; (4) omissione della trascrizione della sentenza nei registri italiani come requisito per il riconoscimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha ritenuto che le questioni sollevate non fossero state devolute alla Corte di appello e che le norme e convenzioni richiamate dal ricorrente (la convenzione bilaterale Italia-Svizzera del 1933, la convenzione europea del 28/5/1970 e il diritto UE) non fossero applicabili nel caso concreto. Ha confermato la correttezza del riconoscimento della sentenza svizzera in forza della "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato" di Strasburgo (18/11/1990), che ammette la confisca per equivalente (art. 13, par. 3), e ha osservato che la richiesta poteva essere trasmessa anche da autorità giudiziarie e procure pubbliche (art. 23 e 24 della Convenzione). Sul tema dell'irrevocabilità/autenticità la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente l'esecutività della sentenza straniera. Quanto alla presunta violazione del principio di legalità e della doppia incriminazione, ha rilevato che l'art. 648-quater c.p. è stato introdotto nel 2007 e le modifiche del 2014 non incidono sul caso specifico perché hanno esteso la confisca anche all'autoriciclaggio, fattispecie non contestata. Infine, ha escluso che esista un obbligo di "trascrizione nei registri italiani" per il riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per il riconoscimento delle sentenze penali straniere; la Corte ha ritenuto che le altre norme e convenzioni indicate dal ricorrente non si applicassero nel caso concreto e che il procedimento di riconoscimento fosse stato corretto alla luce degli strumenti internazionali pertinenti
Convenzione bilaterale Italia-Svizzera del 3 gennaio 1933 (legge 15 giugno 1933 n. 743)
"decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate dai tribunali d'uno dei due Stati contraenti..." (art. 1)
La Corte ha rilevato che la Convenzione del 1933 riguarda decisioni in materia civile e commerciale e pertanto non è applicabile al riconoscimento di una sentenza penale straniera
Convenzione europea del 28 maggio 1970
"il rimpatrio dei minori"
La Corte ha osservato che tale Convenzione riguarda il rimpatrio dei minori e non è pertinente al caso di riconoscimento di una sentenza penale straniera
Diritto dell'Unione europea
Rilevata l'inapplicabilità diretta al caso perché la Svizzera non è Stato membro dell'Unione europea
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 18 novembre 1990)
"obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi" (art. 13, par. 3)
La Corte ha ritenuto applicabile tale Convenzione per giustificare il riconoscimento della confisca per equivalente disposta dalla autorità svizzera
art. 23, par. 1 e art. 24, par. 2 della Convenzione del 1990
Interpretate in senso tale da includere fra le autorità legittimate a trasmettere richieste anche le autorità giudiziarie e le procure pubbliche, giustificando la legittimazione dell'Autorità svizzera che ha avanzato la richiesta
Norma che prevede la confisca per il delitto di riciclaggio; la Corte ha rilevato che l'art. 648-quater è stato introdotto nel 2007 e che le modifiche del 2014 non incidono sul caso specifico, non venendo meno la configurabilità della fattispecie rilevante alla data dei fatti
art. 648-bis, art. 648-ter e art. 648-ter.1 cod. pen.; legge n. 231/2007; legge n. 186/2014
Richiamate per spiegare l'evoluzione normativa: le modifiche del 2014 hanno esteso la misura confiscatoria anche all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1), ma questa estensione non riguarda il caso in esame
Riferito dal ricorrente in tema di non retroattività della legge penale: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio in considerazione della natura delle modifiche legislative oggetto di contestazione
Massime di principio
- Prima di impugnare un riconoscimento di sentenza straniera, verificare quale strumento internazionale sia realmente applicabile: non tutte le convenzioni bilaterali o multilaterali riguardano materie penali.
- Le richieste di riconoscimento possono essere trasmesse anche dalle autorità giudiziarie o dalle procure, se previsto dall'accordo internazionale pertinente; non è detto che debba intervenire l'autorità 'statale' in senso politico.
- Ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera è spesso sufficiente dimostrarne l'esecutività; la richiesta di irrevocabilità formale non è sempre necessaria laddove la sentenza risulti esecutiva secondo le norme applicabili.
- La verifica della doppia incriminazione si effettua confrontando la fattispecie con il diritto nazionale applicabile al tempo dei fatti; modifiche normative successive possono non incidere se non eliminano la corrispondente fattispecie penale.
- Non esiste, di regola, un obbligo generale di "trascrizione nei registri italiani" come condizione per il riconoscimento di una sentenza penale straniera: fare comunque riferimento alle norme e alle prassi previste dallo strumento internazionale applicabile.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le norme e la giurisprudenza pertinenti: ricorsi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
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