Sentenza del 15/07/2016 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Asti
Trasmissione telematica di due dichiarazioni dei redditi - Cartella di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava gli effetti della seconda dichiarazione dei redditi, sostenendo che fosse stata inviata come simulazione e che non dovesse essere utilizzata dall'Erario. La seconda dichiarazione riportava un reddito imponibile superiore rispetto alla prima, entrambe risultando però correttamente trasmesse per via telematica. Il contribuente chiedeva quindi che prevalessero i dati della prima dichiarazione.
La decisione
La seconda dichiarazione è stata ritenuta dall'Amministrazione finanziaria come emendamento della prima, poiché validamente trasmessa e acquisita dal sistema. L'intento soggettivo di considerarla una simulazione non è sufficiente a impedirne gli effetti fiscali. Per recuperare i dati della prima dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto trasmettere una terza dichiarazione conforme alla prima oppure dimostrare in giudizio, mediante idonea documentazione contabile, che il reddito effettivamente conseguito corrispondeva a quello indicato nella prima dichiarazione.
Norme richiamate
Disciplina delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni integrative
Una dichiarazione dei redditi validamente trasmessa telematicamente entra nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. Una successiva dichiarazione, anch'essa validamente trasmessa e recante dati diversi, può essere trattata come dichiarazione correttiva o integrativa della precedente.
Principio dell'onere della prova nel processo tributario
Chi intende contestare i dati risultanti dalla dichiarazione successiva deve fornire elementi concreti, in particolare documentazione contabile, idonei a dimostrare che il reddito effettivo era quello indicato nella prima dichiarazione.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente e acquisita dall'Erario produce effetti, anche se il contribuente afferma che l'invio fosse simulato o frutto di un errore.
- L'invio di una seconda dichiarazione con dati differenti viene normalmente interpretato come correzione o integrazione della prima, soprattutto quando comporta un reddito imponibile maggiore.
- Per sostituire validamente i dati della seconda dichiarazione è opportuno presentare tempestivamente una nuova dichiarazione correttiva o integrativa conforme ai dati corretti.
- In sede contenziosa, il mero richiamo alla volontà del contribuente non è sufficiente: occorre provare con scritture contabili, documenti fiscali e altri elementi oggettivi l'effettivo ammontare del reddito.
- La mancata correzione formale della seconda dichiarazione espone il contribuente al rischio che l'Amministrazione utilizzi i maggiori importi dichiarati per la liquidazione delle imposte e l'emissione della cartella di pagamento.
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