Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2016 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Asti

Trasmissione telematica di due dichiarazioni dei redditi - Cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava gli effetti della seconda dichiarazione dei redditi, sostenendo che fosse stata inviata come simulazione e che non dovesse essere utilizzata dall'Erario. La seconda dichiarazione riportava un reddito imponibile superiore rispetto alla prima, entrambe risultando però correttamente trasmesse per via telematica. Il contribuente chiedeva quindi che prevalessero i dati della prima dichiarazione.

La decisione

La seconda dichiarazione è stata ritenuta dall'Amministrazione finanziaria come emendamento della prima, poiché validamente trasmessa e acquisita dal sistema. L'intento soggettivo di considerarla una simulazione non è sufficiente a impedirne gli effetti fiscali. Per recuperare i dati della prima dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto trasmettere una terza dichiarazione conforme alla prima oppure dimostrare in giudizio, mediante idonea documentazione contabile, che il reddito effettivamente conseguito corrispondeva a quello indicato nella prima dichiarazione.

Norme richiamate

  • Disciplina delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni integrative

    Una dichiarazione dei redditi validamente trasmessa telematicamente entra nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. Una successiva dichiarazione, anch'essa validamente trasmessa e recante dati diversi, può essere trattata come dichiarazione correttiva o integrativa della precedente.

  • Principio dell'onere della prova nel processo tributario

    Chi intende contestare i dati risultanti dalla dichiarazione successiva deve fornire elementi concreti, in particolare documentazione contabile, idonei a dimostrare che il reddito effettivo era quello indicato nella prima dichiarazione.

Massime di principio

  • Una dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente e acquisita dall'Erario produce effetti, anche se il contribuente afferma che l'invio fosse simulato o frutto di un errore.
  • L'invio di una seconda dichiarazione con dati differenti viene normalmente interpretato come correzione o integrazione della prima, soprattutto quando comporta un reddito imponibile maggiore.
  • Per sostituire validamente i dati della seconda dichiarazione è opportuno presentare tempestivamente una nuova dichiarazione correttiva o integrativa conforme ai dati corretti.
  • In sede contenziosa, il mero richiamo alla volontà del contribuente non è sufficiente: occorre provare con scritture contabili, documenti fiscali e altri elementi oggettivi l'effettivo ammontare del reddito.
  • La mancata correzione formale della seconda dichiarazione espone il contribuente al rischio che l'Amministrazione utilizzi i maggiori importi dichiarati per la liquidazione delle imposte e l'emissione della cartella di pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.